Art. 4 
 
                        Modifiche all'art. 17 
                della legge regionale n. 42 del 1995 
 
  1. Il comma 4 dell'art. 17 della legge regionale n. 42 del 1995  e'
sostituito dai seguenti: 
  «4. L'erogazione dell'assegno vitalizio, anche di reversibilita'  o
erogato nella quota prevista dall'art. 20, e'  sospesa  nei  seguenti
casi: 
    a) in caso di  elezione  al  Parlamento  europeo,  al  Parlamento
nazionale, ad altro Consiglio regionale, a sindaco; 
    b)  in  caso  di  nomina  a  componente  del  Governo   nazionale
(Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  ministro,  viceministro,
sottosegretario di Stato), della Commissione europea, di  una  Giunta
regionale (presidente, assessore,  sottosegretario),  di  una  Giunta
comunale. 
  4-bis. La sospensione dell'assegno  vitalizio,  in  relazione  alle
cariche di cui al comma 4, interviene esclusivamente quando l'importo
lordo  delle  relative  indennita'  di  carica,   o   di   indennita'
equivalenti, calcolato su base annuale sia pari o superiore al 40 per
cento  dell'indennita'  di  carica  lorda  mensile  dei   consiglieri
regionali calcolata su base annuale. 
  4-ter. Nei casi in cui e' prevista  la  sospensione  ai  sensi  del
comma 4-bis, e' fatta salva  la  facolta'  di  optare  per  l'assegno
vitalizio  in  luogo  degli  emolumenti  spettanti  per   la   carica
ricoperta, qualora la vigente normativa di  riferimento  consenta  al
titolare di rinunciare agli emolumenti connessi alla carica. 
  4-quater. In caso di elezione o nomina ad una delle cariche di  cui
al comma 4, il consigliere  regionale  ne  deve  dare  comunicazione,
entro  trenta   giorni,   al   competente   servizio   dell'Assemblea
legislativa, che  puo'  procedere  d'ufficio  in  ogni  momento  alla
verifica della sussistenza di una delle cause di sospensione. 
  4-quinquies. Per le cariche assunte successivamente all'entrata  in
vigore  della  presente   legge,   la   sospensione   dell'erogazione
dell'assegno vitalizio ha effetto  dalla  data  di  assunzione  della
carica. 
  4-sexies. L'erogazione dell'assegno vitalizio e' ripristinata  alla
cessazione delle cariche di cui al comma 4.».