Art. 5 
 
                      Destinazione dei risparmi 
 
  1.  In  continuita'  con  la  destinazione  dei  risparmi  previsti
dall'art. 16 della legge regionale 12 marzo  2015,  n.  1  (Modifiche
alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni  in  materia
di trattamento indennitario agli eletti alla  carica  di  consigliere
regionale)), alla legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 (Testo  unico
sul  funzionamento  e  l'organizzazione  dell'Assemblea  legislativa:
stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e  dei  gruppi
assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione
dei costi dell'Assemblea), alla legge regionale 21 dicembre 2012,  n.
18 (Istituzione, ai sensi dell'art.  14,  comma  1,  lettera  e)  del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la
stabilizzazione finanziaria e per  lo  sviluppo)  -  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 -  del  Collegio
regionale dei revisori dei conti, quale  organo  di  vigilanza  sulla
regolarita'  contabile,  finanziaria  ed  economica  della   gestione
dell'ente) e alla legge regionale 26  novembre  2001,  n.  43  (Testo
unico in materia di organizzazione e  di  rapporti  di  lavoro  nella
Regione Emilia-Romagna), i risparmi di spesa conseguenti alle  misure
previste   nel   presente   capo   della   legge    sono    destinati
prioritariamente al  finanziamento  delle  politiche  di:  sicurezza,
legalita' e qualita' del lavoro,  sostegno  al  microcredito  per  lo
sviluppo   dell'imprenditorialita',   reinserimento   lavorativo    e
inclusione sociale. 
  2. La Giunta e l'Assemblea legislativa concordano le modalita' ed i
criteri di destinazione delle risorse di cui al comma 1.