Art. 6 
 
                       Pubblicazione dei dati 
            relativi ai beneficiari di assegno vitalizio 
 
  1.  Sono  pubblicati,   sul   sito   istituzionale   dell'Assemblea
legislativa, i  nominativi  dei  componenti  dell'Assemblea  e  della
Giunta regionale cessati dalla carica  che  beneficiano  dell'assegno
vitalizio, nonche' l'importo  lordo  mensile  per  ciascuno  di  essi
erogato. 
  2. In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 1, e'  indicata,
in forma anonima, a fianco del nominativo, la presenza  di  eventuali
aventi titolo beneficiari dell'assegno vitalizio. 
  3. I nominativi e i dati di cui ai commi 1 e 2  vengono  pubblicati
per la durata dell'erogazione dell'assegno vitalizio.