Art. 2 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Le disposizioni della presente legge si applicano: 
    a) alle strutture che erogano prestazioni in regime  di  ricovero
ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti; 
    b)  alle  strutture  che  erogano   prestazioni   di   assistenza
specialistica  in   regime   ambulatoriale,   ivi   comprese   quelle
riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio; 
    c)  alle  strutture  sanitarie  e  sociosanitarie   che   erogano
prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo o diurno; 
    d) agli stabilimenti termali, idroterapici o affini; 
    e) agli studi medici  e  odontoiatrici  e  di  altre  professioni
sanitarie ove si eroghino prestazioni di chirurgia ambulatoriale vale
a dire procedure diagnostiche e terapeutiche a maggiore  complessita'
che comportino un rischio per la salute del paziente. A  tal  fine  i
professionisti operanti in  tali  studi  autocertificano  l'attivita'
svolta, fermo restando che il  criterio  della  maggior  complessita'
deve essere stabilito da un atto di indirizzo e coordinamento di  cui
all'art. 8-ter, comma 4, del decreto legislativo 19 giugno  1999,  n.
229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale,
a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419); 
    f) alle strutture dedicate all'attivita' diagnostica svolta anche
per soggetti terzi; 
    g) alle attivita' di assistenza domiciliare integrata (ADI); 
    h) ai servizi e strutture  residenziali  e  semiresidenziali  che
erogano prestazioni sociali; 
    i) ai laboratori, ambulatori e cliniche di medicina veterinaria.