Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai sensi del presente regolamento, nel rispetto della  normativa
comunitaria e statale di riferimento, si definisce: 
    a) ciglio di sponda: il limite  esterno  delle  sponde  fluviali,
individuato al disopra del livello di piena ordinaria  dalla  rottura
di pendenza generata  dall'intersezione  fra  la  sponda  fluviale  -
intesa come forma geomorfologica attiva - ed il piano campagna; 
    b) attivita' di presidio idraulico: l'insieme delle attivita'  di
monitoraggio  osservativo,  vigilanza  e   controllo   sul   reticolo
idrografico di cui all'art. 22, comma  2,  lettera  e),  della  legge
regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova  disciplina  in  materia  di
consorzi di bonifica. Modifiche alla legge  regionale  n.  69/2008  e
alla legge regionale n. 91/1998. Abrogazione della legge regionale n.
34/1994) e  sulle  relative  opere  idrauliche,  nonche'  sulle  aree
appartenenti al demanio idrico e relative pertinenze,  finalizzata  a
garantire il buon regime delle acque e  il  corretto  utilizzo  della
risorsa idrica, il rispetto della normativa statale  e  regionale  di
riferimento  e  delle  prescrizioni  contenute  nei  disciplinari   e
relativi atti di concessione o autorizzazione, nonche' l'accertamento
delle eventuali violazioni di competenza in materia; 
    c) pronto intervento idraulico: primi interventi urgenti, durante
l'evento, di contrasto e prevenzione della pericolosita', tra i quali
la rimozione degli ostacoli,  anche  causati  da  movimenti  franosi,
smottamenti spondali, accumuli detritici,  che  possono  impedire  il
rapido defluire delle acque, la salvaguardia delle  arginature  e  la
messa in sicurezza delle opere idrauliche danneggiate; 
    d) Presidio territoriale idraulico (PTI):  l'ambito  territoriale
omogeneo individuato con delibera  di  Giunta  in  ottemperanza  alla
direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del  27  febbraio
2004, tenuto conto delle zone di allerta regionale; 
    e) sala di presidio territoriale: la centrale operativa volta  al
coordinamento delle attivita' di presidio territoriale  idraulico  di
cui all'art. 31 in caso di evento di piena, cosi' come  definite  nel
quaderno di presidio di cui all'art. 33; 
    f) casello idraulico: edificio strumentale allo svolgimento delle
funzioni e attivita' di presidio  di  competenza  regionale,  atto  a
garantire la prossimita' di azione  e  il  tempestivo  intervento  in
tempi utili alla gestione dell'evento.