Art. 2 Definizioni 1. Ai sensi del presente regolamento, nel rispetto della normativa comunitaria e statale di riferimento, si definisce: a) ciglio di sponda: il limite esterno delle sponde fluviali, individuato al disopra del livello di piena ordinaria dalla rottura di pendenza generata dall'intersezione fra la sponda fluviale - intesa come forma geomorfologica attiva - ed il piano campagna; b) attivita' di presidio idraulico: l'insieme delle attivita' di monitoraggio osservativo, vigilanza e controllo sul reticolo idrografico di cui all'art. 22, comma 2, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla legge regionale n. 69/2008 e alla legge regionale n. 91/1998. Abrogazione della legge regionale n. 34/1994) e sulle relative opere idrauliche, nonche' sulle aree appartenenti al demanio idrico e relative pertinenze, finalizzata a garantire il buon regime delle acque e il corretto utilizzo della risorsa idrica, il rispetto della normativa statale e regionale di riferimento e delle prescrizioni contenute nei disciplinari e relativi atti di concessione o autorizzazione, nonche' l'accertamento delle eventuali violazioni di competenza in materia; c) pronto intervento idraulico: primi interventi urgenti, durante l'evento, di contrasto e prevenzione della pericolosita', tra i quali la rimozione degli ostacoli, anche causati da movimenti franosi, smottamenti spondali, accumuli detritici, che possono impedire il rapido defluire delle acque, la salvaguardia delle arginature e la messa in sicurezza delle opere idrauliche danneggiate; d) Presidio territoriale idraulico (PTI): l'ambito territoriale omogeneo individuato con delibera di Giunta in ottemperanza alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004, tenuto conto delle zone di allerta regionale; e) sala di presidio territoriale: la centrale operativa volta al coordinamento delle attivita' di presidio territoriale idraulico di cui all'art. 31 in caso di evento di piena, cosi' come definite nel quaderno di presidio di cui all'art. 33; f) casello idraulico: edificio strumentale allo svolgimento delle funzioni e attivita' di presidio di competenza regionale, atto a garantire la prossimita' di azione e il tempestivo intervento in tempi utili alla gestione dell'evento.