Art. 18 Integrazione dell'art. 18 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, in materia di rimborso delle spese legali 1. Dopo il comma 1 dell'art. 18 della legge provinciale n. 3 del 1999 e' inserito il seguente: «1-bis. Ai fini dei rimborsi disposti ai sensi dei commi 1 e 1-bis dell'art. 92 della legge provinciale n. 12 del 1983 e' acquisito il parere del competente consiglio dell'ordine degli avvocati, reso ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera l), della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense).».