Art. 27 Modificazioni della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016) 1. Nel comma 1 dell'art. 4 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 le parole: «per l'interpretazione e l'applicazione di questa legge» sono sostituite dalle seguenti: «per l'interpretazione e l'applicazione dell'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici di cui all'art. 1, comma 2». 2. Dopo l'art. 20 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 e' inserito il seguente: «Art. 20-bis (Commissione tecnica e presidente di gara). - 1. Il regolamento di attuazione di questa legge disciplina le funzioni della commissione tecnica e del presidente di gara e i requisiti dei componenti di questi organi. Spetta in ogni caso alla commissione tecnica, ove presente, la valutazione dell'offerta tecnica e al presidente di gara l'assegnazione del punteggio all'offerta economica. Il regolamento di attuazione puo' disciplinare anche la composizione, l'organizzazione e le modalita' di funzionamento dei medesimi organi, le modalita' di nomina dei loro componenti e ogni altro aspetto necessario alla loro disciplina.». 3. Dopo il comma 6 dell'art. 26 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 e' inserito il seguente: «6-bis. Nella richiesta di autorizzazione al subappalto e nel contratto di subappalto, l'appaltatore e il subappaltatore possono prevedere che il pagamento della prestazione del subappaltatore possa essere effettuato anche dall'appaltatore. Le somme versate dall'appaltatore al subappaltatore sono riconosciute dall'amministrazione aggiudicatrice all'appaltatore in presenza delle condizioni e nei limiti previsti per il pagamento diretto del subappaltatore da parte dell'amministrazione aggiudicatrice. Il regolamento di attuazione disciplina la sospensione dei pagamenti all'appaltatore per il mancato o parziale adempimento da parte del subappaltatore degli obblighi connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernente l'esecuzione della prestazione oggetto di subappalto, le altre eventuali ipotesi di sospensione dei pagamenti all'appaltatore e ogni altro aspetto necessario all'attuazione di questo comma.». 4. Nel comma 2 dell'art. 31 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 le parole: «non superiore a un milione di euro» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a due milioni di euro». 5. Il comma 2 dell'art. 32 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 e' sostituito dal seguente: «2. Avendo riguardo all'art. 70 della direttiva 2014/24/UE, in tema di condizioni particolari di esecuzione del contratto per esigenze sociali, in caso di cambio di gestione nell'appalto di servizi, a esclusione di quelli aventi natura intellettuale e di quelli il cui importo stimato non supera quello previsto dall'art. 21, comma 4, della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990, la stazione appaltante prevede negli atti di gara l'obbligo per l'aggiudicatario di effettuare un esame congiunto con le organizzazioni sindacali provinciali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, con le rappresentanze sindacali aziendali e le rappresentanze sindacali unitarie, se presenti, almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto, per permettere di attuare un percorso finalizzato alla promozione della stabilita' occupazionale e del livello retributivo complessivo del personale impiegato nella gestione uscente, a qualsiasi titolo, anche come socio lavoratore o collaboratore. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, e se sono previste cessazioni connesse al cambio appalto, il confronto assume a oggetto le esigenze tecnico-organizzative dell'impresa subentrante in relazione all'appalto da gestire, contemperando le esigenze di stabilita' occupazionale del personale impiegato nella gestione uscente e le condizioni contrattuali da applicare ai lavoratori assunti, fermo restando che e' garantita ai soli fini economici la conservazione della anzianita' maturata. Se il confronto produce accordo tra le parti esse sottoscrivono il relativo verbale. In caso di dissenso le parti redigono un verbale di mancato accordo dove, tra l'altro, l'aggiudicatario indica i motivi organizzativi ed economici in virtu' dei quali non assume il personale precedentemente impiegato nell'appalto. In entrambi i casi copia del verbale e' inviato dall'aggiudicatario all'amministrazione aggiudicatrice prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto.». 6. Alla fine del comma 11 dell'art. 73 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 sono inserite le parole: «Il comma 6-bis dell'art. 26 si applica a decorrere dalla data individuata dal regolamento previsto dal medesimo comma.». 7. Il comma 2 dell'art. 32 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, come sostituito dal comma 5, si applica alle procedure di affidamento il cui bando o lettera d'invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore di questa legge.