Art. 27 
 
Modificazioni della legge provinciale  9  marzo  2016,  n.  2  (legge
  provinciale di recepimento delle direttive europee  in  materia  di
  contratti pubblici 2016) 
 
  1. Nel comma 1 dell'art. 4 della legge provinciale  di  recepimento
delle direttive europee in materia  di  contratti  pubblici  2016  le
parole: «per l'interpretazione e l'applicazione di questa legge» sono
sostituite dalle seguenti: «per  l'interpretazione  e  l'applicazione
dell'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici di  cui
all'art. 1, comma 2». 
  2. Dopo l'art. 20 della  legge  provinciale  di  recepimento  delle
direttive europee in materia di contratti pubblici 2016  e'  inserito
il seguente: 
  «Art. 20-bis (Commissione tecnica e presidente di gara).  -  1.  Il
regolamento di attuazione di  questa  legge  disciplina  le  funzioni
della commissione tecnica e del presidente di gara e i requisiti  dei
componenti di questi organi. Spetta in  ogni  caso  alla  commissione
tecnica, ove presente,  la  valutazione  dell'offerta  tecnica  e  al
presidente  di  gara   l'assegnazione   del   punteggio   all'offerta
economica. Il regolamento di attuazione puo'  disciplinare  anche  la
composizione, l'organizzazione e le modalita'  di  funzionamento  dei
medesimi organi, le modalita' di nomina dei loro  componenti  e  ogni
altro aspetto necessario alla loro disciplina.». 
  3. Dopo  il  comma  6  dell'art.  26  della  legge  provinciale  di
recepimento delle direttive europee in materia di contratti  pubblici
2016 e' inserito il seguente: 
  «6-bis. Nella richiesta  di  autorizzazione  al  subappalto  e  nel
contratto di subappalto, l'appaltatore e  il  subappaltatore  possono
prevedere che il pagamento della prestazione del subappaltatore possa
essere  effettuato   anche   dall'appaltatore.   Le   somme   versate
dall'appaltatore     al     subappaltatore     sono      riconosciute
dall'amministrazione aggiudicatrice all'appaltatore in presenza delle
condizioni e  nei  limiti  previsti  per  il  pagamento  diretto  del
subappaltatore  da  parte  dell'amministrazione  aggiudicatrice.   Il
regolamento di attuazione disciplina  la  sospensione  dei  pagamenti
all'appaltatore per il mancato o parziale adempimento  da  parte  del
subappaltatore degli obblighi connessi con le prestazioni  di  lavoro
dipendente concernente  l'esecuzione  della  prestazione  oggetto  di
subappalto, le altre eventuali ipotesi di sospensione  dei  pagamenti
all'appaltatore e ogni altro  aspetto  necessario  all'attuazione  di
questo comma.». 
  4. Nel comma 2 dell'art. 31 della legge provinciale di  recepimento
delle direttive europee in materia  di  contratti  pubblici  2016  le
parole: «non superiore a un milione di euro»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «non superiore a due milioni di euro». 
  5. Il comma 2 dell'art. 32 della legge provinciale  di  recepimento
delle direttive europee in materia  di  contratti  pubblici  2016  e'
sostituito dal seguente: 
  «2. Avendo riguardo all'art. 70 della direttiva 2014/24/UE, in tema
di condizioni particolari di esecuzione del  contratto  per  esigenze
sociali, in caso di cambio di gestione  nell'appalto  di  servizi,  a
esclusione di quelli aventi natura intellettuale e di quelli  il  cui
importo stimato non supera quello previsto  dall'art.  21,  comma  4,
della legge sui contratti e sui beni provinciali  1990,  la  stazione
appaltante prevede negli atti di gara l'obbligo per  l'aggiudicatario
di effettuare un esame  congiunto  con  le  organizzazioni  sindacali
provinciali   comparativamente   piu'   rappresentative   sul   piano
nazionale,  con  le   rappresentanze   sindacali   aziendali   e   le
rappresentanze  sindacali  unitarie,  se  presenti,  almeno  quindici
giorni prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto, per permettere
di attuare un percorso finalizzato alla promozione  della  stabilita'
occupazionale e del livello  retributivo  complessivo  del  personale
impiegato nella gestione uscente,  a  qualsiasi  titolo,  anche  come
socio lavoratore o collaboratore. Fermo restando quanto stabilito dal
comma 1, e se sono previste cessazioni connesse al cambio appalto, il
confronto  assume  a  oggetto   le   esigenze   tecnico-organizzative
dell'impresa  subentrante  in  relazione  all'appalto   da   gestire,
contemperando le esigenze di stabilita' occupazionale  del  personale
impiegato nella gestione uscente  e  le  condizioni  contrattuali  da
applicare ai lavoratori assunti, fermo restando che e'  garantita  ai
soli fini economici la conservazione della anzianita' maturata. Se il
confronto produce accordo tra le parti esse sottoscrivono il relativo
verbale. In caso di dissenso le parti redigono un verbale di  mancato
accordo  dove,  tra  l'altro,  l'aggiudicatario   indica   i   motivi
organizzativi  ed  economici  in  virtu'  dei  quali  non  assume  il
personale precedentemente impiegato nell'appalto. In entrambi i  casi
copia del verbale e' inviato dall'aggiudicatario  all'amministrazione
aggiudicatrice prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto.». 
  6. Alla fine del comma 11 dell'art. 73 della legge  provinciale  di
recepimento delle direttive europee in materia di contratti  pubblici
2016 sono inserite le parole: «Il comma 6-bis dell'art. 26 si applica
a decorrere dalla  data  individuata  dal  regolamento  previsto  dal
medesimo comma.». 
  7. Il comma 2 dell'art. 32 della legge provinciale  di  recepimento
delle direttive europee in materia di contratti pubblici  2016,  come
sostituito dal comma 5, si applica alle procedure di  affidamento  il
cui bando o lettera d'invito sono pubblicati o inviati dopo  la  data
di entrata in vigore di questa legge.