Art. 30 Modificazione dell'art. 30 della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18, in materia di pari opportunita' 1. Nel comma 2 dell'art. 30 della legge provinciale n. 18 del 2017 le parole: «l'Agenzia del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «il Consiglio provinciale». 2. La modifica di cui al comma 1 e' efficace dal giorno di entrata in vigore della legge provinciale n. 18 del 2017.