Art. 30 
 
         Modificazione dell'art. 30 della legge provinciale 
      29 dicembre 2017, n. 18, in materia di pari opportunita' 
 
  1. Nel comma 2 dell'art. 30 della legge provinciale n. 18 del  2017
le parole: «l'Agenzia del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «il
Consiglio provinciale». 
  2. La modifica di cui al comma 1 e' efficace dal giorno di  entrata
in vigore della legge provinciale n. 18 del 2017.