Art. 2 Partecipazione delle cooperative sociali alla programmazione regionale 1. Gli strumenti di programmazione di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008), definiscono le modalita' della partecipazione delle cooperative sociali al perseguimento delle finalita' di sviluppo della Regione. 2. La partecipazione della cooperazione sociale all'attivita' di programmazione di cui al comma 1 e' assicurata, nel rispetto dell'art. 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), nelle forme previste dagli articoli 26 e 27 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (/Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), dall'art. 15 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del sistema sanitario regionale) e dall'art. 3 della l.r. 1/2015.