Art. 2 
 
Partecipazione  delle   cooperative   sociali   alla   programmazione
                              regionale 
 
  1. Gli strumenti di programmazione di cui alla  legge  regionale  7
gennaio  2015,  n.  1  (Disposizioni  in  materia  di  programmazione
economica e finanziaria regionale  e  relative  procedure  contabili.
Modifiche  alla  l.r.  20/2008),  definiscono  le   modalita'   della
partecipazione  delle  cooperative  sociali  al  perseguimento  delle
finalita' di sviluppo della Regione. 
  2. La partecipazione della cooperazione  sociale  all'attivita'  di
programmazione  di  cui  al  comma  1  e'  assicurata,  nel  rispetto
dell'art. 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017,  n.  117  (Codice
del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2,  lettera  b),  della
legge 6 giugno 2016, n. 106), nelle forme previste dagli articoli  26
e 27  della  legge  regionale  24  febbraio  2005,  n.  41  (/Sistema
integrato di interventi e  servizi  per  la  tutela  dei  diritti  di
cittadinanza sociale), dall'art. 15 della legge regionale 24 febbraio
2005, n. 40 (Disciplina del sistema sanitario regionale) e  dall'art.
3 della l.r. 1/2015.