Art. 3 
 
Applicazione dei contratti collettivi nazionali  di  lavoro  e  degli
  accordi sindacali di secondo livello e concertazione locale 
 
  1. Nell'esercizio delle attivita' di cui alla  presente  legge,  si
applicano i contratti collettivi di lavoro nazionali del  settore  di
riferimento,  sottoscritti   dalle   organizzazioni   sindacali   dei
lavoratori e  dalle  associazioni  dei  datori  di  lavoro  ai  sensi
dell'art.  51  del  decreto  legislativo  15  giugno  2015,   n.   81
(Disciplina organica  dei  contratti  di  lavoro  e  revisione  della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1,  comma  7,  della
legge 10 dicembre 2014, n. 183) e gli accordi  sindacali  di  secondo
livello, territoriali e aziendali. 
  2. Alle attivita' di concertazione locale previste  nella  presente
legge partecipano, per le organizzazioni imprenditoriali e per quelle
sindacali  dei  lavoratori,  i  rappresentanti  delle  organizzazioni
firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro del  settore,
ai sensi dell'art.  51  del  decreto  legislativo  n.  81/2015,  e  i
rappresentanti  di  quelle  aderenti   alle   stesse   organizzazioni
firmatarie.