Art. 3 Applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi sindacali di secondo livello e concertazione locale 1. Nell'esercizio delle attivita' di cui alla presente legge, si applicano i contratti collettivi di lavoro nazionali del settore di riferimento, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) e gli accordi sindacali di secondo livello, territoriali e aziendali. 2. Alle attivita' di concertazione locale previste nella presente legge partecipano, per le organizzazioni imprenditoriali e per quelle sindacali dei lavoratori, i rappresentanti delle organizzazioni firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo n. 81/2015, e i rappresentanti di quelle aderenti alle stesse organizzazioni firmatarie.