Art. 4 
 
                      Regolamento di attuazione 
 
  1. La Regione, con  regolamento,  da  approvare  entro  centottanta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto  dei
principi   di   sussidiarieta',   differenziazione,   adeguatezza   e
proporzionalita', stabilisce le norme di  attuazione  della  presente
legge. 
  2. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce, in particolare: 
    a) i requisiti e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione
ai centri di assistenza tecnica; 
    b) le procedure  per  lo  svolgimento  dell'istruttoria  e  della
conferenza dei servizi per l'esame delle  domande  di  autorizzazione
alle grandi strutture di vendita; 
    c) le disposizioni in materia  di  caratteristiche  dei  raccordi
viari tra medie e grandi strutture di vendita e viabilita' pubblica; 
    d) le dotazioni e le caratteristiche dei parcheggi degli esercizi
commerciali e degli altri servizi per la clientela; 
    e) le disposizioni in materia  di  accessibilita'  agli  esercizi
commerciali da parte delle persone con disabilita',  ai  sensi  della
legge regionale 9 settembre  1991,  n.  47  (Norme  sull'eliminazione
delle barriere architettoniche); 
    f)  i  requisiti  per  la  qualificazione  delle   manifestazioni
fieristiche e i sistemi di rilevazione e certificazione dei  relativi
dati, in  conformita'  dell'intesa  sancita  in  sede  di  Conferenza
unificata il 6 febbraio 2014 (Intesa, ai sensi dell'art. 8,  comma  6
della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le  regioni  e  gli
enti locali per la disciplina unitaria in materia fieristica); 
    g) i requisiti di quartieri e spazi  fieristici,  in  conformita'
all'intesa di cui alla lettera f); 
    h)  le  procedure  per  la  formazione  e  la  pubblicazione  dei
calendari fieristici; 
    i)   i   settori   di   specializzazione    merceologica    delle
manifestazioni fieristiche, con le relative codifiche; 
    j) le modalita' concertative finalizzate alla  definizione  degli
interventi cui destinare le quote di oneri di urbanizzazione  di  cui
all'art. 102, comma 4, della legge regionale 10 novembre 2014, n.  65
(Norme per il governo del territorio),  con  particolare  riferimento
alle aree di cui all'art. 110.