Art. 10 
 
Fondo regionale per la montagna. Modifiche all'art.  87  della  legge
                        regionale n. 68/2011 
 
  1. Al comma 3 dell'art. 87 della legge regionale n.  68/2011,  dopo
le parole: «sostenere finanziariamente», sono inserite  le  seguenti:
«, anche in relazione alla strategia per le aree interne,». 
  2. Alla fine del comma 6 dell'art.  87  della  legge  regionale  n.
68/2011, sono aggiunte le  seguenti  parole:  «Il  finanziamento  del
Fondo non puo' superare il 90 per cento  del  costo  complessivo  del
singolo progetto.». 
  3. Il comma 8 dell'art. 87 della legge  regionale  n.  68/2011,  e'
sostituito dal seguente: 
  «8. Il regolamento di cui al comma 7 stabilisce,  tenuto  conto  di
quanto disposto al comma 9, i criteri di valutazione degli interventi
proposti, fissa le modalita' di individuazione di specifiche  materie
o ambiti di intervento  cui,  eventualmente,  vincolare  i  contenuti
delle proposte progettuali nonche' le modalita' per  determinare  gli
ulteriori criteri relativi alle materie ed agli ambiti  suddetti.  Il
regolamento stabilisce, inoltre, la disciplina  del  procedimento  di
attribuzione  delle  risorse,  le  modalita'  per  la  verifica   dei
risultati  raggiunti  e  per   il   monitoraggio   degli   interventi
finanziati, da effettuarsi con cadenza almeno annuale, e le procedure
di revoca, parziale o totale, delle risorse assegnate.». 
  4. Al comma 9 dell'art. 87 della legge  regionale  n.  68/2011,  le
parole: «di cui alle lettere a) e b) del comma 4 tengono conto», sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al  comma  4  tengono  conto,  tra
l'altro,»; 
  5. Dopo il comma 9 dell'art. 87 della legge regionale  n.  68/2011,
e' inserito il seguente: 
  «9-bis. Le risorse di cui al comma 9 sono oggetto: 
    a) di revoca per intero: 
      1) qualora non vengano  rispettati  i  tempi  di  realizzazione
dell'intervento finanziato salvo eventuali deroghe, legate ad  eventi
straordinari non imputabili al soggetto che realizza gli  interventi,
definite nel regolamento; 
      2) a causa del mancato adempimento dell'obbligo di monitoraggio
periodico; 
    b) di revoca parziale: 
      1) se la quota  di  cofinanziamento  regionale  risulta,  dalla
documentazione finale di spesa, superiore rispetto al  limite  del 90
per cento previsto al comma 6; 
      2) se le risorse regionali utilizzate per la realizzazione  del
progetto risultano inferiori  a  quanto  gia'  erogato  a  titolo  di
acconto.». 
  6. Al comma 10 dell'art. 87 della legge regionale n. 68/2011,  dopo
le parole:  «ai  sensi  del  presente  articolo»,  sono  inserite  le
seguenti: «, nonche' in materia di aiuti di Stato».