Art. 10 Fondo regionale per la montagna. Modifiche all'art. 87 della legge regionale n. 68/2011 1. Al comma 3 dell'art. 87 della legge regionale n. 68/2011, dopo le parole: «sostenere finanziariamente», sono inserite le seguenti: «, anche in relazione alla strategia per le aree interne,». 2. Alla fine del comma 6 dell'art. 87 della legge regionale n. 68/2011, sono aggiunte le seguenti parole: «Il finanziamento del Fondo non puo' superare il 90 per cento del costo complessivo del singolo progetto.». 3. Il comma 8 dell'art. 87 della legge regionale n. 68/2011, e' sostituito dal seguente: «8. Il regolamento di cui al comma 7 stabilisce, tenuto conto di quanto disposto al comma 9, i criteri di valutazione degli interventi proposti, fissa le modalita' di individuazione di specifiche materie o ambiti di intervento cui, eventualmente, vincolare i contenuti delle proposte progettuali nonche' le modalita' per determinare gli ulteriori criteri relativi alle materie ed agli ambiti suddetti. Il regolamento stabilisce, inoltre, la disciplina del procedimento di attribuzione delle risorse, le modalita' per la verifica dei risultati raggiunti e per il monitoraggio degli interventi finanziati, da effettuarsi con cadenza almeno annuale, e le procedure di revoca, parziale o totale, delle risorse assegnate.». 4. Al comma 9 dell'art. 87 della legge regionale n. 68/2011, le parole: «di cui alle lettere a) e b) del comma 4 tengono conto», sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 4 tengono conto, tra l'altro,»; 5. Dopo il comma 9 dell'art. 87 della legge regionale n. 68/2011, e' inserito il seguente: «9-bis. Le risorse di cui al comma 9 sono oggetto: a) di revoca per intero: 1) qualora non vengano rispettati i tempi di realizzazione dell'intervento finanziato salvo eventuali deroghe, legate ad eventi straordinari non imputabili al soggetto che realizza gli interventi, definite nel regolamento; 2) a causa del mancato adempimento dell'obbligo di monitoraggio periodico; b) di revoca parziale: 1) se la quota di cofinanziamento regionale risulta, dalla documentazione finale di spesa, superiore rispetto al limite del 90 per cento previsto al comma 6; 2) se le risorse regionali utilizzate per la realizzazione del progetto risultano inferiori a quanto gia' erogato a titolo di acconto.». 6. Al comma 10 dell'art. 87 della legge regionale n. 68/2011, dopo le parole: «ai sensi del presente articolo», sono inserite le seguenti: «, nonche' in materia di aiuti di Stato».