Art. 11 Contributi alle unioni di comuni. Modifiche all'art. 90 della legge regionale n. 68/2011 1. Nell'alinea del comma 1 dell'art. 90 della legge regionale n. 68/2011, le parole: «a condizione che», sono sostituite dalle seguenti: «a condizione che, alla data di avvio del procedimento di concessione del contributo di cui al comma 5». 2. Il numero 4 della lettera b) del comma 1 dell'art. 90 della legge regionale n. 68/2011, e' sostituito dal seguente: «4) almeno due delle seguenti funzioni: gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali, concernente la gestione ordinaria dei tributi e delle imposte comunali; gestione dei beni demaniali e patrimoniali, concernente la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario dei beni, nonche' la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici destinati a sedi di uffici pubblici ed a pubblico servizio; gestione delle risorse umane, concernente il reclutamento ed i concorsi ed il trattamento giuridico ed economico del personale.». 3. Il comma 2 dell'art. 90 della legge regionale n. 68/2011, e' sostituito dal seguente: «2. Ai fini della sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, lettera b), si considerano le sole funzioni che sono esercitate direttamente dall'unione per effetto di espressa e vigente norma statutaria o di provvedimenti di attuazione richiamati dallo statuto ed esecutivi ai sensi di legge, che prevedono il termine di decorrenza dell'effettivo esercizio ed a condizione che detto esercizio sia stato accertato a seguito della verifica di effettivita' di cui all'art. 91. Non sono considerate le funzioni affidate all'unione mediante convenzione, quantunque richiamate dallo statuto.». 4. Al comma 3 dell'art. 90 della legge regionale n. 68/2011, le parole: «se l'unione non ha provveduto agli adempimenti di bilancio previsti dall'art. 48.», sono sostituite dalle seguenti: «se l'unione non ha provveduto con i propri organi agli adempimenti di bilancio previsti, nell'anno di concessione dei contributi, dall'art. 48.». 5. Dopo il comma 4 dell'art. 90 della legge regionale n. 68/2011, e' inserito il seguente: «4-bis. La giunta regionale, con la deliberazione di cui al comma 12, puo' stabilire di concedere un contributo straordinario, non superiore ad euro 30.000,00 per singola unione di comuni, al fine di sostenere il consolidamento e lo sviluppo delle funzioni esercitate dalle unioni e la costituzione di nuove unioni. L'attribuzione di risorse ai sensi dei commi da 5 a 9 avviene al netto di quelle eventualmente attribuite ai sensi del presente comma.». 6. Il comma 6 dell'art. 90 della legge regionale n. 68/2011, e' sostituito dal seguente: «6. Il venti per cento delle risorse regionali disponibili e' ripartito considerando le sole funzioni di cui al comma 1, lettera b), ulteriori rispetto al numero minimo di funzioni richiesto per l'accesso ai contributi e che risultino, a seguito della verifica di cui all'art. 91, attivate alla data del 1° marzo dell'anno solare di concessione dei contributi ed effettivamente esercitate per tutti i comuni dell'unione. Il contributo concedibile e' stabilito in misura uguale per ogni funzione ulteriore, e non puo' superare la somma di euro 50.000,00 per singola funzione. Le risorse non assegnate sono poste ad incremento di quelle di cui al comma 7.». 7. La lettera b) del comma 7 dell'art. 90 della legge regionale n. 68/2011, e' sostituita dalla seguente: «b) numero dei comuni partecipanti all'unione che risultino tra i primi ottanta comuni della graduatoria generale del disagio di cui all'art. 80; se l'ultimo comune da prendere in considerazione risulta insieme ad altri con identico valore del disagio, sono considerati tutti i comuni con detto valore;». 8. Il comma 8 dell'art. 90 della legge regionale n. 68/2011, e' abrogato; 9. Il comma 9 dell'art. 90 della legge regionale n. 68/2011, e' sostituito dal seguente: «9. Il 40 per cento delle risorse regionali disponibili e' attribuito sulla base di indicatori, stabiliti con deliberazione della giunta regionale, di efficienza dell'unione e di maggiore integrazione dei comuni, avuto riguardo, in particolare, agli istituti utilizzati per la gestione del personale e all'avvenuta attivazione, secondo le previsioni statutarie, dell'esercizio associato, per tutti i comuni dell'unione, di attivita' funzioni e servizi diversi da quelli di cui al comma 1, lettera b), come individuati dalla medesima deliberazione.». 10. Al comma 10 dell'art. 90 della legge regionale n. 68/2011, le parole: «di cui ai commi 5 e 6.», sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 5.». 11. Il comma 12 dell'art. 90 della legge regionale n. 68/2011, e' sostituito dal seguente: «12. Con deliberazione della giunta regionale, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite la data di avvio del procedimento e le modalita' per la concessione e la definizione della misura dei contributi del presente articolo da concedere alle singole unioni, nonche' gli adempimenti degli enti beneficiari in relazione ai singoli contributi. La deliberazione stabilisce, altresi', fermo restando l'esercizio diretto delle funzioni da parte dell'unione negli ambiti di cui all'Allegato A, i casi in cui il requisito dello svolgimento della funzione per tutti i comuni si considera assolto nelle situazioni eccezionali in cui l'unione e' composta anche da comuni che rientrano in una diversa zona distretto e la funzione e' svolta per tutti gli altri comuni dell'unione. La giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, puo' modificare le percentuali di cui ai commi da 5 a 9.». 12. Al comma 14 dell'art. 90 della legge regionale n. 68/2011, le parole: «ai sensi dei commi 5, 7 e 9.», sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dei commi 4-bis, 5, 6, 7 e 9.». 13. Al comma 15 dell'art. 90 della legge regionale n. 68/2011, le parole: «di cui ai commi 5, 6, 7 e 9», sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 4-bis, 5, 6, 7, 9 e 14».