Art. 11 
 
Contributi alle unioni di comuni. Modifiche all'art. 90  della  legge
                        regionale n. 68/2011 
 
  1. Nell'alinea del comma 1 dell'art. 90 della  legge  regionale  n.
68/2011,  le  parole:  «a  condizione  che»,  sono  sostituite  dalle
seguenti: «a condizione che, alla data di avvio del  procedimento  di
concessione del contributo di cui al comma 5». 
  2. Il numero 4 della lettera b) del  comma  1  dell'art.  90  della
legge regionale n. 68/2011, e' sostituito dal seguente: 
  «4) almeno due delle  seguenti  funzioni:  gestione  delle  entrate
tributarie e dei servizi fiscali, concernente la  gestione  ordinaria
dei tributi e delle imposte comunali; gestione dei beni  demaniali  e
patrimoniali, concernente la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario
dei beni, nonche' la manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  degli
edifici destinati a sedi di uffici pubblici ed a  pubblico  servizio;
gestione delle  risorse  umane,  concernente  il  reclutamento  ed  i
concorsi ed il trattamento giuridico ed economico del personale.». 
  3. Il comma 2 dell'art. 90 della legge  regionale  n.  68/2011,  e'
sostituito dal seguente: 
  «2. Ai fini della sussistenza delle condizioni di cui al  comma  1,
lettera b), si considerano  le  sole  funzioni  che  sono  esercitate
direttamente dall'unione per effetto  di  espressa  e  vigente  norma
statutaria o di provvedimenti di attuazione richiamati dallo  statuto
ed  esecutivi  ai  sensi  di  legge,  che  prevedono  il  termine  di
decorrenza  dell'effettivo  esercizio  ed  a  condizione  che   detto
esercizio  sia  stato  accertato  a   seguito   della   verifica   di
effettivita' di cui all'art. 91. Non  sono  considerate  le  funzioni
affidate all'unione mediante convenzione, quantunque richiamate dallo
statuto.». 
  4. Al comma 3 dell'art. 90 della legge  regionale  n.  68/2011,  le
parole: «se l'unione non ha provveduto agli adempimenti  di  bilancio
previsti dall'art. 48.», sono sostituite dalle seguenti: «se l'unione
non ha provveduto con i propri organi agli  adempimenti  di  bilancio
previsti, nell'anno di concessione dei contributi, dall'art. 48.». 
  5. Dopo il comma 4 dell'art. 90 della legge regionale  n.  68/2011,
e' inserito il seguente: 
  «4-bis. La giunta regionale, con la deliberazione di cui  al  comma
12, puo' stabilire di  concedere  un  contributo  straordinario,  non
superiore ad euro 30.000,00 per singola unione di comuni, al fine  di
sostenere il consolidamento e lo sviluppo delle  funzioni  esercitate
dalle unioni e la costituzione di  nuove  unioni.  L'attribuzione  di
risorse ai sensi dei commi da 5  a  9  avviene  al  netto  di  quelle
eventualmente attribuite ai sensi del presente comma.». 
  6. Il comma 6 dell'art. 90 della legge  regionale  n.  68/2011,  e'
sostituito dal seguente: 
  «6. Il venti per  cento  delle  risorse  regionali  disponibili  e'
ripartito considerando le sole funzioni di cui al  comma  1,  lettera
b), ulteriori rispetto al numero minimo  di  funzioni  richiesto  per
l'accesso ai contributi e che risultino, a seguito della verifica  di
cui all'art. 91, attivate alla data del 1° marzo dell'anno solare  di
concessione dei contributi ed effettivamente esercitate per  tutti  i
comuni dell'unione. Il contributo concedibile e' stabilito in  misura
uguale per ogni funzione ulteriore, e non puo' superare la  somma  di
euro 50.000,00 per singola funzione. Le risorse  non  assegnate  sono
poste ad incremento di quelle di cui al comma 7.». 
  7. La lettera b) del comma 7 dell'art. 90 della legge regionale  n.
68/2011, e' sostituita dalla seguente: 
  «b) numero dei comuni partecipanti all'unione che risultino  tra  i
primi ottanta comuni della graduatoria generale del  disagio  di  cui
all'art. 80; se l'ultimo comune da prendere in considerazione risulta
insieme ad altri con identico valore del  disagio,  sono  considerati
tutti i comuni con detto valore;». 
  8. Il comma 8 dell'art. 90 della legge  regionale  n.  68/2011,  e'
abrogato; 
  9. Il comma 9 dell'art. 90 della legge  regionale  n.  68/2011,  e'
sostituito dal seguente: 
  «9.  Il 40  per  cento  delle  risorse  regionali  disponibili   e'
attribuito sulla base  di  indicatori,  stabiliti  con  deliberazione
della giunta regionale,  di  efficienza  dell'unione  e  di  maggiore
integrazione  dei  comuni,  avuto  riguardo,  in  particolare,   agli
istituti utilizzati per la  gestione  del  personale  e  all'avvenuta
attivazione,  secondo  le   previsioni   statutarie,   dell'esercizio
associato, per tutti i comuni dell'unione, di  attivita'  funzioni  e
servizi diversi da quelli  di  cui  al  comma  1,  lettera  b),  come
individuati dalla medesima deliberazione.». 
  10. Al comma 10 dell'art. 90 della legge regionale n.  68/2011,  le
parole: «di cui ai commi 5 e 6.», sono sostituite dalle seguenti: «di
cui al comma 5.». 
  11. Il comma 12 dell'art. 90 della legge regionale n.  68/2011,  e'
sostituito dal seguente: 
  «12. Con deliberazione della giunta regionale,  da  adottare  entro
sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono  stabilite
la data di avvio del procedimento e le modalita' per la concessione e
la definizione della misura dei contributi del presente  articolo  da
concedere alle singole unioni, nonche'  gli  adempimenti  degli  enti
beneficiari in relazione  ai  singoli  contributi.  La  deliberazione
stabilisce,  altresi',  fermo  restando  l'esercizio  diretto   delle
funzioni da parte dell'unione negli ambiti di cui all'Allegato  A,  i
casi in cui il requisito dello svolgimento della funzione per tutti i
comuni si considera  assolto  nelle  situazioni  eccezionali  in  cui
l'unione e' composta anche da comuni che  rientrano  in  una  diversa
zona distretto e la funzione e' svolta per  tutti  gli  altri  comuni
dell'unione. La giunta regionale,  previo  parere  della  commissione
consiliare competente, puo' modificare le percentuali di cui ai commi
da 5 a 9.». 
  12. Al comma 14 dell'art. 90 della legge regionale n.  68/2011,  le
parole: «ai sensi dei  commi  5,  7  e  9.»,  sono  sostituite  dalle
seguenti: «ai sensi dei commi 4-bis, 5, 6, 7 e 9.». 
  13. Al comma 15 dell'art. 90 della legge regionale n.  68/2011,  le
parole: «di cui ai  commi  5,  6,  7  e  9»,  sono  sostituite  dalle
seguenti: «di cui ai commi 4-bis, 5, 6, 7, 9 e 14».