Art. 12 
 
Verifica dell'effettivita'  dell'esercizio  associato  e  revoca  dei
  contributi. Sostituzione dell'art.  91  della  legge  regionale  n.
  68/2011. 
 
  1. L'art. 91 della legge regionale n. 68/2011,  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 91 (Verifica  dell'effettivita'  dell'esercizio  associato  e
revoca dei contributi).  -  1.  L'esercizio  delle  funzioni  di  cui
all'art.  90,  comma  1,  lettera  b),  e'  soggetto  a  verifica  di
effettivita'. Ferme restando le altre condizioni  previste  dall'art.
90 per la concessione dei contributi, l'esito positivo della verifica
di effettivita'  dell'esercizio  di  una  funzione  comporta  che  la
funzione possa essere  considerata  nei  successivi  procedimenti  di
concessione dei contributi, fino a  che  non  intervenga  il  mancato
esercizio per modifica statutaria o l'esito  negativo  di  una  nuova
verifica di effettivita'. 
  2.  Le  verifiche  sono  effettuate   dalla   struttura   regionale
competente nei termini e con le modalita' stabiliti con deliberazione
della giunta regionale. La deliberazione individua a  tal  fine,  per
ogni funzione di cui all'art. 90, comma 1, lettera b), gli atti o  le
attivita' che sono indicatori di effettivo esercizio. 
  3. Le verifiche sono effettuate: 
    a) d'ufficio e con cadenza biennale,  al  fine  di  accertare  la
sussistenza delle condizioni per la concessione dei contributi ed, in
caso  di  insussistenza,  al  fine  di  provvedere  alla  revoca  dei
contributi di cui all'art. 90, commi 5, 6, 7 e 9, concessi  nell'anno
precedente; dette verifiche sono rivolte alle unioni beneficiarie dei
contributi nell'anno precedente; le verifiche biennali possono essere
rivolte anche alle unioni che non hanno  beneficiato  dei  contributi
nell'anno precedente, a condizione che l'unione richieda la verifica,
entro e non oltre,  il  1°  marzo  dell'anno  in  cui  devono  essere
concessi i contributi, al fine  di  accertare  la  sussistenza  delle
condizioni di cui all'art. 90, comma 1, lettera b); 
    b) su richiesta dell'unione di comuni interessata, da  presentare
alla struttura regionale competente entro e non  oltre  il  1°  marzo
dell'anno successivo alle verifiche biennali, al fine  di  accertare,
per  la  successiva  concessione  dei  contributi,   lo   svolgimento
effettivo: 
      1) di funzioni per le quali una  precedente  verifica  ha  dato
esito negativo; 
      2) di funzioni attivate per la prima volta entro  il  1°  marzo
dell'anno successivo alle verifiche  biennali,  anche  da  unioni  di
nuova costituzione. 
  4. Le verifiche si  svolgono  in  due  fasi  quando,  ai  fini  del
raggiungimento  dell'effettivita'   dell'esercizio   delle   funzioni
oggetto di verifica, sono richieste ulteriori  attivita'  degli  enti
interessati. Non si procede alla  seconda  fase,  e  la  verifica  si
conclude con esito negativo, se nella prima fase e'  stata  accertata
una pluralita' di atti associativi per la  medesima  funzione.  Nuove
funzioni attivate dopo la prima fase  di  verifica  sono  considerate
solo in occasione della verifica. 
  5. Nel corso delle verifiche biennali di cui al  comma  3,  lettera
a): 
    a) sono prese in considerazione inizialmente  tutte  le  funzioni
che, alla data della verifica, risultano esercitate dall'unione; 
    b) se, ad esito della verifica iniziale di cui alla  lettera  a),
talune funzioni non risultano effettivamente  esercitate,  all'unione
e' concessa una seconda fase di verifica, da svolgere  non  prima  di
trenta giorni dalla conclusione della  prima,  nella  quale  l'unione
deve  dimostrare  di  aver  svolto   le   attivita'   necessarie   al
raggiungimento  dell'effettivita';   l'unione   puo',   prima   della
conclusione della  seconda  fase  di  verifica,  dimostrare  di  aver
attivato ed effettivamente esercitato nuove funzioni; 
    c) le funzioni che risultano effettivamente esercitate  ad  esito
della seconda fase della verifica sono tutte rilevanti  ai  fini  del
raggiungimento del numero minimo di funzioni ai sensi  dell'art.  90,
comma 1, lettera  b);  tra  di  esse,  sono  rilevanti  ai  fini  del
contributo di cui all'art. 90, comma 6 dell'anno  in  corso  le  sole
funzioni che risultano essere state attivate entro il 1° marzo. 
  6. Nel corso delle verifiche di cui al comma 3, lettera b): 
    a) sono prese in considerazione le sole  funzioni  che  risultano
attivate alla data del 1° marzo dell'anno della verifica; 
    b) se, ad esito della verifica iniziale, le funzioni di cui  alla
lettera a) non risultano  effettivamente  esercitate,  all'unione  e'
concessa una seconda fase di  verifica,  da  svolgere  non  prima  di
trenta giorni dalla conclusione della  prima,  nella  quale  l'unione
puo' dimostrare  di  aver  svolto  le  attivita'  necessarie  per  il
raggiungimento  dell'effettivita'   dell'esercizio   delle   funzioni
medesime. Se anche  detta  verifica  di  effettivita'  non  ha  esito
positivo, la funzione non puo' essere considerata per la  concessione
dei contributi di cui all'art. 90 nell'anno della verifica. 
  7. L'esercizio effettivo delle funzioni che l'unione  esercita  per
conto dei comuni potenzialmente beneficiari  del  contributo  di  cui
all'art. 82, anche se non rilevante per la concessione dei contributi
di cui all'art. 90, e' accertato d'ufficio nel corso  della  verifica
biennale di cui al comma 3, lettera a), o nel corso della verifica  a
richiesta di cui al comma 3, lettera b), se la funzione coincide  con
quella oggetto di  verifica  ai  sensi  della  medesima  lettera.  La
verifica e' altresi' effettuata su richiesta del comune o dell'unione
interessati, da presentare entro e non oltre il 1° marzo dell'anno di
concessione  del  contributo  dell'art.  82,  quando  si  tratta   di
accertare l'effettivita' dell'esercizio di una funzione per la  quale
una precedente verifica  ha  dato  esito  negativo,  determinando  la
perdita del requisito di accesso al contributo. 
  8. La struttura regionale competente comunica all'unione di  comuni
gli esiti della verifica entro trenta giorni dallo svolgimento. 
  9. Se, a conclusione della verifica biennale di  cui  al  comma  3,
lettera  a),  risulta   che   l'unione   di   comuni   non   esercita
effettivamente il numero minimo di funzioni  previsto  dall'art.  90,
comma 1, i contributi di cui all'art. 90, commi 5, 6,  7  e  9,  sono
revocati. La somma soggetta a revoca e' pari al contributo  integrale
complessivo concesso dalla Regione all'ente nell'anno  precedente  ai
sensi del medesimo art. 90, commi 5, 6, 7 e 9. 
  10. Prima di adottare il  decreto  di  revoca  dei  contributi,  la
struttura  regionale  competente  assegna  all'unione  di  comuni  un
termine, non inferiore a quindici giorni, per  l'invio  di  eventuali
elementi integrativi sull'effettivita' dell'esercizio  associato.  Se
gli elementi integrativi sono trasmessi oltre il termine assegnato  o
non  sono  trasmessi  a  dimostrare   l'effettivita'   dell'esercizio
associato,  la  struttura  regionale  competente  provvede,  entro  i
sessanta giorni successivi, ad adottare il  provvedimento  di  revoca
dei contributi. 
  11. La giunta regionale puo' disporre una verifica di  effettivita'
in via straordinaria a seguito di sentenza, ancorche' non definitiva,
emessa nell'ambito di un giudizio  amministrativo  o  contabile  o  a
seguito di altre pronunce della Corte  dei  conti,  che  siano  state
segnalate alla Regione e da cui possano desumersi elementi di mancato
esercizio  della  funzione.  Dell'eventuale  esito   negativo   della
verifica si tiene conto ai fini della concessione dei  contributi  di
cui all'art. 90. 
  12. L'unione di comuni a cui non sono stati concessi  i  contributi
per mancanza del requisito di cui all'art. 90, comma 1,  lettera  b),
puo' essere riammessa ai contributi solo a seguito di esito  positivo
delle verifiche di cui al comma 3. 
  13. Salvo quanto previsto all'art. 90, comma 3, i  contributi  sono
altresi' revocati d'ufficio,  nella  medesima  misura  stabilita  dal
comma  9  del  presente  articolo,  se,  alla  data  di   avvio   del
procedimento per la concessione del contributo successivo,  e'  stato
avviato il procedimento di scioglimento  dell'unione  di  comuni.  La
revoca del contributo e' effettuata  verso  i  comuni  facenti  parte
dell'unione di comuni secondo i criteri stabiliti dallo  statuto  per
l'attribuzione da parte dei comuni delle risorse finanziarie  per  il
funzionamento e, in assenza, in  proporzione  alla  popolazione  come
risultante dai dati ufficiali  ISTAT  relativi  al  censimento  della
popolazione  2011.  Prima  di  adottare  il  decreto  di  revoca  dei
contributi, la struttura regionale competente assegna  all'unione  di
comuni un termine, non inferiore a quindici giorni, per  inviare  gli
atti adottati dall'unione e dai comuni  volti  a  dimostrare  che  il
procedimento   di   scioglimento   dell'unione   si    e'    concluso
negativamente. 
  14. Si provvede alla revoca dei contributi nei soli casi  tassativi
previsti dal presente articolo.».