Art. 12 Verifica dell'effettivita' dell'esercizio associato e revoca dei contributi. Sostituzione dell'art. 91 della legge regionale n. 68/2011. 1. L'art. 91 della legge regionale n. 68/2011, e' sostituito dal seguente: «Art. 91 (Verifica dell'effettivita' dell'esercizio associato e revoca dei contributi). - 1. L'esercizio delle funzioni di cui all'art. 90, comma 1, lettera b), e' soggetto a verifica di effettivita'. Ferme restando le altre condizioni previste dall'art. 90 per la concessione dei contributi, l'esito positivo della verifica di effettivita' dell'esercizio di una funzione comporta che la funzione possa essere considerata nei successivi procedimenti di concessione dei contributi, fino a che non intervenga il mancato esercizio per modifica statutaria o l'esito negativo di una nuova verifica di effettivita'. 2. Le verifiche sono effettuate dalla struttura regionale competente nei termini e con le modalita' stabiliti con deliberazione della giunta regionale. La deliberazione individua a tal fine, per ogni funzione di cui all'art. 90, comma 1, lettera b), gli atti o le attivita' che sono indicatori di effettivo esercizio. 3. Le verifiche sono effettuate: a) d'ufficio e con cadenza biennale, al fine di accertare la sussistenza delle condizioni per la concessione dei contributi ed, in caso di insussistenza, al fine di provvedere alla revoca dei contributi di cui all'art. 90, commi 5, 6, 7 e 9, concessi nell'anno precedente; dette verifiche sono rivolte alle unioni beneficiarie dei contributi nell'anno precedente; le verifiche biennali possono essere rivolte anche alle unioni che non hanno beneficiato dei contributi nell'anno precedente, a condizione che l'unione richieda la verifica, entro e non oltre, il 1° marzo dell'anno in cui devono essere concessi i contributi, al fine di accertare la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 90, comma 1, lettera b); b) su richiesta dell'unione di comuni interessata, da presentare alla struttura regionale competente entro e non oltre il 1° marzo dell'anno successivo alle verifiche biennali, al fine di accertare, per la successiva concessione dei contributi, lo svolgimento effettivo: 1) di funzioni per le quali una precedente verifica ha dato esito negativo; 2) di funzioni attivate per la prima volta entro il 1° marzo dell'anno successivo alle verifiche biennali, anche da unioni di nuova costituzione. 4. Le verifiche si svolgono in due fasi quando, ai fini del raggiungimento dell'effettivita' dell'esercizio delle funzioni oggetto di verifica, sono richieste ulteriori attivita' degli enti interessati. Non si procede alla seconda fase, e la verifica si conclude con esito negativo, se nella prima fase e' stata accertata una pluralita' di atti associativi per la medesima funzione. Nuove funzioni attivate dopo la prima fase di verifica sono considerate solo in occasione della verifica. 5. Nel corso delle verifiche biennali di cui al comma 3, lettera a): a) sono prese in considerazione inizialmente tutte le funzioni che, alla data della verifica, risultano esercitate dall'unione; b) se, ad esito della verifica iniziale di cui alla lettera a), talune funzioni non risultano effettivamente esercitate, all'unione e' concessa una seconda fase di verifica, da svolgere non prima di trenta giorni dalla conclusione della prima, nella quale l'unione deve dimostrare di aver svolto le attivita' necessarie al raggiungimento dell'effettivita'; l'unione puo', prima della conclusione della seconda fase di verifica, dimostrare di aver attivato ed effettivamente esercitato nuove funzioni; c) le funzioni che risultano effettivamente esercitate ad esito della seconda fase della verifica sono tutte rilevanti ai fini del raggiungimento del numero minimo di funzioni ai sensi dell'art. 90, comma 1, lettera b); tra di esse, sono rilevanti ai fini del contributo di cui all'art. 90, comma 6 dell'anno in corso le sole funzioni che risultano essere state attivate entro il 1° marzo. 6. Nel corso delle verifiche di cui al comma 3, lettera b): a) sono prese in considerazione le sole funzioni che risultano attivate alla data del 1° marzo dell'anno della verifica; b) se, ad esito della verifica iniziale, le funzioni di cui alla lettera a) non risultano effettivamente esercitate, all'unione e' concessa una seconda fase di verifica, da svolgere non prima di trenta giorni dalla conclusione della prima, nella quale l'unione puo' dimostrare di aver svolto le attivita' necessarie per il raggiungimento dell'effettivita' dell'esercizio delle funzioni medesime. Se anche detta verifica di effettivita' non ha esito positivo, la funzione non puo' essere considerata per la concessione dei contributi di cui all'art. 90 nell'anno della verifica. 7. L'esercizio effettivo delle funzioni che l'unione esercita per conto dei comuni potenzialmente beneficiari del contributo di cui all'art. 82, anche se non rilevante per la concessione dei contributi di cui all'art. 90, e' accertato d'ufficio nel corso della verifica biennale di cui al comma 3, lettera a), o nel corso della verifica a richiesta di cui al comma 3, lettera b), se la funzione coincide con quella oggetto di verifica ai sensi della medesima lettera. La verifica e' altresi' effettuata su richiesta del comune o dell'unione interessati, da presentare entro e non oltre il 1° marzo dell'anno di concessione del contributo dell'art. 82, quando si tratta di accertare l'effettivita' dell'esercizio di una funzione per la quale una precedente verifica ha dato esito negativo, determinando la perdita del requisito di accesso al contributo. 8. La struttura regionale competente comunica all'unione di comuni gli esiti della verifica entro trenta giorni dallo svolgimento. 9. Se, a conclusione della verifica biennale di cui al comma 3, lettera a), risulta che l'unione di comuni non esercita effettivamente il numero minimo di funzioni previsto dall'art. 90, comma 1, i contributi di cui all'art. 90, commi 5, 6, 7 e 9, sono revocati. La somma soggetta a revoca e' pari al contributo integrale complessivo concesso dalla Regione all'ente nell'anno precedente ai sensi del medesimo art. 90, commi 5, 6, 7 e 9. 10. Prima di adottare il decreto di revoca dei contributi, la struttura regionale competente assegna all'unione di comuni un termine, non inferiore a quindici giorni, per l'invio di eventuali elementi integrativi sull'effettivita' dell'esercizio associato. Se gli elementi integrativi sono trasmessi oltre il termine assegnato o non sono trasmessi a dimostrare l'effettivita' dell'esercizio associato, la struttura regionale competente provvede, entro i sessanta giorni successivi, ad adottare il provvedimento di revoca dei contributi. 11. La giunta regionale puo' disporre una verifica di effettivita' in via straordinaria a seguito di sentenza, ancorche' non definitiva, emessa nell'ambito di un giudizio amministrativo o contabile o a seguito di altre pronunce della Corte dei conti, che siano state segnalate alla Regione e da cui possano desumersi elementi di mancato esercizio della funzione. Dell'eventuale esito negativo della verifica si tiene conto ai fini della concessione dei contributi di cui all'art. 90. 12. L'unione di comuni a cui non sono stati concessi i contributi per mancanza del requisito di cui all'art. 90, comma 1, lettera b), puo' essere riammessa ai contributi solo a seguito di esito positivo delle verifiche di cui al comma 3. 13. Salvo quanto previsto all'art. 90, comma 3, i contributi sono altresi' revocati d'ufficio, nella medesima misura stabilita dal comma 9 del presente articolo, se, alla data di avvio del procedimento per la concessione del contributo successivo, e' stato avviato il procedimento di scioglimento dell'unione di comuni. La revoca del contributo e' effettuata verso i comuni facenti parte dell'unione di comuni secondo i criteri stabiliti dallo statuto per l'attribuzione da parte dei comuni delle risorse finanziarie per il funzionamento e, in assenza, in proporzione alla popolazione come risultante dai dati ufficiali ISTAT relativi al censimento della popolazione 2011. Prima di adottare il decreto di revoca dei contributi, la struttura regionale competente assegna all'unione di comuni un termine, non inferiore a quindici giorni, per inviare gli atti adottati dall'unione e dai comuni volti a dimostrare che il procedimento di scioglimento dell'unione si e' concluso negativamente. 14. Si provvede alla revoca dei contributi nei soli casi tassativi previsti dal presente articolo.».