Art. 13 Iniziative per garantire i servizi di prossimita'. Modifiche all'art. 92 della legge regionale n. 68/2011 1. Il comma 2 dell'art. 92 della legge regionale n. 68/2011, e' sostituito dal seguente: «2. Per le finalita' di cui al comma 1, le unioni di comuni, in presenza di espressa previsione statutaria, possono: a) predisporre strumenti di rilevazione delle situazioni emergenti di disagio delle comunita' locali, che possono derivare da carenza, rarefazione od inadeguato funzionamento dei servizi di prossimita', ed adottare iniziative, da attuare da parte dell'unione o dei singoli comuni, per fronteggiare dette situazioni, in particolare per alleviare il disagio delle persone anziane e disabili nell'accesso ai servizi; b) promuovere l'introduzione e lo sviluppo di forme innovative per lo svolgimento dei servizi di prossimita' e modalita' di offerta improntate alla multifunzionalita'; c) utilizzare a tal fine anche i contributi concessi ai sensi dell'art. 90.». 2. La lettera b) del comma 4 dell'art. 92 della legge regionale n. 68/2011, e' sostituita dalla seguente: «b) i territori nei quali possono essere costituiti empori polifunzionali ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio.).». 3. I commi 6 e 7 dell'art. 92 della legge regionale n. 68/2011, sono abrogati.