Art. 13 
 
Iniziative per garantire i servizi di prossimita'. Modifiche all'art.
                 92 della legge regionale n. 68/2011 
 
  1. Il comma 2 dell'art. 92 della legge  regionale  n.  68/2011,  e'
sostituito dal seguente: 
  «2. Per le finalita' di cui al comma 1, le  unioni  di  comuni,  in
presenza di espressa previsione statutaria, possono: 
    a)  predisporre  strumenti  di   rilevazione   delle   situazioni
emergenti di disagio delle comunita' locali, che possono derivare  da
carenza, rarefazione  od  inadeguato  funzionamento  dei  servizi  di
prossimita', ed adottare iniziative, da attuare da parte  dell'unione
o  dei  singoli  comuni,  per  fronteggiare  dette   situazioni,   in
particolare per alleviare il disagio delle persone anziane e disabili
nell'accesso ai servizi; 
    b) promuovere l'introduzione e lo sviluppo  di  forme  innovative
per lo svolgimento dei servizi di prossimita' e modalita' di  offerta
improntate alla multifunzionalita'; 
    c) utilizzare a tal fine anche i  contributi  concessi  ai  sensi
dell'art. 90.». 
  2. La lettera b) del comma 4 dell'art. 92 della legge regionale  n.
68/2011, e' sostituita dalla seguente: 
  «b)  i  territori  nei  quali  possono  essere  costituiti   empori
polifunzionali  ai  sensi  dell'art.  25  della  legge  regionale  23
novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio.).». 
  3. I commi 6 e 7 dell'art. 92 della  legge  regionale  n.  68/2011,
sono abrogati.