Art. 14 Risorse regionali per spese di funzionamento e funzioni conferite. Modifiche all'art. 94 della legge regionale n. 68/2011. 1. La rubrica dell'art. 94 della legge regionale n. 68/2011, e' sostituita dalla seguente: «Risorse regionali per spese di funzionamento e funzioni conferite». 2. Dopo il comma 4 dell'art. 94 della legge regionale n. 68/2011, e' aggiunto il seguente: «4-bis. A decorrere dall'anno 2022, le risorse di cui al comma 1, sono attribuite: a) nella misura del 40 per cento a titolo di contributo per le spese di funzionamento alle unioni di comuni che risultano costituite per trasformazione di comunita' montane o costituite in tutto od in parte sul territorio delle comunita' montane. Le risorse sono assegnate agli enti e nelle percentuali di cui all'Allegato B-bis della presente legge. La giunta regionale, in caso di scioglimento dell'ente, provvede con deliberazione, in deroga alle disposizioni dei commi 3 e 4, ad assegnare le risorse in proporzione al costo del personale trasferito, non considerando il personale che risulta gia' trasferito dai comuni; b) nella misura del sessanta per cento alle unioni di comuni cui la Regione ha conferito la funzione in materia di forestazione. Con deliberazione della giunta regionale sono stabilite le modalita' e la misura delle risorse da concedere, tenendo conto dei seguenti parametri: 1) estensione territoriale su cui l'unione di comuni esercita la funzione; 2) maggiore montanita', di cui all'art. 80, comma 1, lettera a); 3) superficie del territorio boscato; 4) superficie del patrimonio agricolo forestale regionale gestito dall'unione di comuni; 5) superficie delle aree a rischio particolarmente elevato per lo sviluppo degli incendi boschivi, come individuate ai sensi dell'art. 76, comma 1, lettera b-bis) della legge regionale n. 39/2000; 6) numero delle autorizzazioni di vincolo idrogeologico, di cui agli articoli 6 e 7 del regolamento emanato con decreto del presidente della giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento forestale della Toscana); 7) parametri di riequilibrio rispetto al fabbisogno di personale per l'esercizio della funzione. 3. Dopo il comma 4-bis dell'art. 94 della legge regionale n. 68/2011, e' aggiunto il seguente: «4-ter. Al fine di consentire l'attuazione progressiva del riordino della disciplina delle risorse da attribuire alle unioni di comuni ai sensi del comma 4-bis, per gli anni 2019, 2020 e 2021, le risorse di cui al comma 1, sono attribuite: a) nella misura del 96,66 per cento, secondo le modalita' di cui al comma 4-bis; b) nella misura del 3,34 per cento, con le modalita' ed i criteri stabiliti con deliberazione della giunta regionale, da destinare alle unioni di comuni che, a seguito dell'applicazione della lettera a), risultano destinatarie di minori trasferimenti rispetto all'anno 2017. La deliberazione della giunta regionale stabilisce altresi' le modalita' di riequilibrio tra le unioni di comuni delle risorse concedibili a norma della lettera a).».