Art. 14 
 
Risorse regionali per spese di funzionamento  e  funzioni  conferite.
  Modifiche all'art. 94 della legge regionale n. 68/2011. 
 
  1. La rubrica dell'art. 94 della legge  regionale  n.  68/2011,  e'
sostituita  dalla  seguente:  «Risorse   regionali   per   spese   di
funzionamento e funzioni conferite». 
  2. Dopo il comma 4 dell'art. 94 della legge regionale  n.  68/2011,
e' aggiunto il seguente: 
  «4-bis. A decorrere dall'anno 2022, le risorse di cui al  comma  1,
sono attribuite: 
    a) nella misura del 40 per cento a titolo di  contributo  per  le
spese di funzionamento alle unioni di comuni che risultano costituite
per trasformazione di comunita' montane o costituite in tutto  od  in
parte  sul  territorio  delle  comunita'  montane.  Le  risorse  sono
assegnate agli enti e nelle percentuali  di  cui  all'Allegato  B-bis
della presente legge. La giunta regionale, in  caso  di  scioglimento
dell'ente, provvede con deliberazione, in  deroga  alle  disposizioni
dei commi 3 e 4, ad assegnare le risorse in proporzione al costo  del
personale trasferito, non considerando il personale che risulta  gia'
trasferito dai comuni; 
    b) nella misura del sessanta per cento alle unioni di comuni  cui
la Regione ha conferito la funzione in materia di  forestazione.  Con
deliberazione della giunta regionale sono stabilite le modalita' e la
misura  delle  risorse  da  concedere,  tenendo  conto  dei  seguenti
parametri: 
      1) estensione territoriale su cui l'unione di  comuni  esercita
la funzione; 
      2) maggiore montanita', di cui all'art. 80,  comma  1,  lettera
a); 
      3) superficie del territorio boscato; 
      4)  superficie  del  patrimonio  agricolo  forestale  regionale
gestito dall'unione di comuni; 
      5) superficie delle aree a rischio particolarmente elevato  per
lo  sviluppo  degli  incendi  boschivi,  come  individuate  ai  sensi
dell'art. 76, comma  1,  lettera  b-bis)  della  legge  regionale  n.
39/2000; 
      6) numero delle autorizzazioni di vincolo idrogeologico, di cui
agli  articoli  6  e  7  del  regolamento  emanato  con  decreto  del
presidente della giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento
forestale della Toscana); 
      7)  parametri  di  riequilibrio  rispetto  al   fabbisogno   di
personale per l'esercizio della funzione. 
  3. Dopo il comma  4-bis  dell'art.  94  della  legge  regionale  n.
68/2011, e' aggiunto il seguente: 
  «4-ter. Al fine di consentire l'attuazione progressiva del riordino
della disciplina delle risorse da attribuire alle unioni di comuni ai
sensi del comma 4-bis, per gli anni 2019, 2020 e 2021, le risorse  di
cui al comma 1, sono attribuite: 
    a) nella misura del 96,66 per cento, secondo le modalita' di  cui
al comma 4-bis; 
    b) nella misura del 3,34 per cento, con le modalita' ed i criteri
stabiliti con deliberazione della giunta regionale, da destinare alle
unioni di comuni che, a seguito dell'applicazione della  lettera  a),
risultano destinatarie  di  minori  trasferimenti  rispetto  all'anno
2017. La deliberazione della giunta regionale stabilisce altresi'  le
modalita' di riequilibrio tra  le  unioni  di  comuni  delle  risorse
concedibili a norma della lettera a).».