Art. 16 
 
Obblighi di pubblicazione sui siti istituzionali degli  enti  locali.
  Inserimento dell'art. 98-bis nella legge regionale n. 68/2011. 
 
  1. Dopo l'art. 98 della legge regionale n. 68/2011, e' inserito  il
seguente: 
  «Art. 98-bis (Potere sostitutivo della Regione per l'adempimento di
obblighi di pubblicazione). - 1. Quando  una  norma  statale  prevede
l'esercizio del potere sostitutivo della Regione per inadempimento da
parte degli enti locali di obblighi di pubblicazione  di  atti  o  di
modulistica sui siti istituzionali degli enti medesimi, la  struttura
regionale competente, scaduto il termine stabilito per l'adempimento,
procede, anche  a  seguito  di  rilievi  pervenuti  da  cittadini  od
imprese, al monitoraggio dei siti istituzionali in collaborazione con
gli enti  locali  interessati  ed  alla  segnalazione  della  mancata
pubblicazione o della mancata rimozione di  atti  o  modulistica  non
conforme, assegnando un congruo termine per l'adempimento  o  per  la
comunicazione   degli   elementi   che   consentono   di   verificare
l'adempimento.   Le   segnalazioni   sono   comunicate   anche   alle
associazioni regionali degli enti locali  di  cui  all'art.  4  della
presente legge, rappresentative degli enti interessati. 
  2.  Decorso  inutilmente  il  termine  assegnato  dalla   struttura
regionale  competente,   la   Regione   provvede,   previa   diffida,
all'esercizio del potere sostitutivo a norma della legge regionale n.
53/2001. Possono essere nominati commissari i componenti degli organi
esecutivi degli enti locali interessati. 
  3. Con  una  o  piu'  deliberazioni  della  giunta  regionale  sono
stabiliti,  in  relazione  alle  diverse  tipologie  di  obblighi  di
pubblicazione: 
    a) i casi  in  cui  l'obbligo  di  pubblicazione  deve  ritenersi
assolto mediante collegamento a pagine web contenenti gli atti  o  la
modulistica aggiornati, ovvero a piattaforme sulle  quali  sono  resi
disponibili gli atti o la  modulistica  interessati  purche'  ne  sia
garantito l'accesso in modalita' non autenticata; 
    b) le modalita' della collaborazione richiesta agli enti  locali,
ed i  termini  entro  i  quali  deve  svolgersi,  anche  al  fine  di
individuare la collocazione sul sito dell'ente  degli  atti  o  della
modulistica  aggiornati  e  disponibili  all'utenza  o  di  accertare
l'avvenuta rimozione di atti o modulistica non conformi; 
    c) i termini di svolgimento del monitoraggio e la  sua  eventuale
ripetizione  nel  tempo,  in  particolare  in  relazione  ad  atti  o
modulistica  nuovi  od  oggetto  di  aggiornamento,  fermo   restando
l'effettuazione del monitoraggio  in  presenza  di  puntuali  rilievi
pervenuti da cittadini  od  imprese;  in  relazione  ad  obblighi  di
pubblicazione che coinvolgono la generalita' degli enti interessati e
che comportano la continuita' dell'adempimento nel tempo, e' indicata
altresi'  la  frequenza  del  relativo  monitoraggio  generale,   non
superiore a due anni dalla conclusione dell'ultimo effettuato; 
    d)   le   modalita'   della   segnalazione   sulla    sussistenza
dell'inadempimento o sulla mancata collaborazione.».