Art. 16 Obblighi di pubblicazione sui siti istituzionali degli enti locali. Inserimento dell'art. 98-bis nella legge regionale n. 68/2011. 1. Dopo l'art. 98 della legge regionale n. 68/2011, e' inserito il seguente: «Art. 98-bis (Potere sostitutivo della Regione per l'adempimento di obblighi di pubblicazione). - 1. Quando una norma statale prevede l'esercizio del potere sostitutivo della Regione per inadempimento da parte degli enti locali di obblighi di pubblicazione di atti o di modulistica sui siti istituzionali degli enti medesimi, la struttura regionale competente, scaduto il termine stabilito per l'adempimento, procede, anche a seguito di rilievi pervenuti da cittadini od imprese, al monitoraggio dei siti istituzionali in collaborazione con gli enti locali interessati ed alla segnalazione della mancata pubblicazione o della mancata rimozione di atti o modulistica non conforme, assegnando un congruo termine per l'adempimento o per la comunicazione degli elementi che consentono di verificare l'adempimento. Le segnalazioni sono comunicate anche alle associazioni regionali degli enti locali di cui all'art. 4 della presente legge, rappresentative degli enti interessati. 2. Decorso inutilmente il termine assegnato dalla struttura regionale competente, la Regione provvede, previa diffida, all'esercizio del potere sostitutivo a norma della legge regionale n. 53/2001. Possono essere nominati commissari i componenti degli organi esecutivi degli enti locali interessati. 3. Con una o piu' deliberazioni della giunta regionale sono stabiliti, in relazione alle diverse tipologie di obblighi di pubblicazione: a) i casi in cui l'obbligo di pubblicazione deve ritenersi assolto mediante collegamento a pagine web contenenti gli atti o la modulistica aggiornati, ovvero a piattaforme sulle quali sono resi disponibili gli atti o la modulistica interessati purche' ne sia garantito l'accesso in modalita' non autenticata; b) le modalita' della collaborazione richiesta agli enti locali, ed i termini entro i quali deve svolgersi, anche al fine di individuare la collocazione sul sito dell'ente degli atti o della modulistica aggiornati e disponibili all'utenza o di accertare l'avvenuta rimozione di atti o modulistica non conformi; c) i termini di svolgimento del monitoraggio e la sua eventuale ripetizione nel tempo, in particolare in relazione ad atti o modulistica nuovi od oggetto di aggiornamento, fermo restando l'effettuazione del monitoraggio in presenza di puntuali rilievi pervenuti da cittadini od imprese; in relazione ad obblighi di pubblicazione che coinvolgono la generalita' degli enti interessati e che comportano la continuita' dell'adempimento nel tempo, e' indicata altresi' la frequenza del relativo monitoraggio generale, non superiore a due anni dalla conclusione dell'ultimo effettuato; d) le modalita' della segnalazione sulla sussistenza dell'inadempimento o sulla mancata collaborazione.».