Art. 18 Decorrenze e disposizioni transitorie. Modifiche all'art. 111 della legge regionale n. 68/2011 1. Il primo periodo del comma 7-quinquies dell'art. 111 della legge regionale n. 68/2011, e' sostituito dal seguente: «Per consentire il progressivo adeguamento dell'esercizio associato negli ambiti di cui all'Allegato A, fino alla data di decorrenza dell'obbligo di gestione associata, stabilita dallo Stato, il comune obbligato all'esercizio associato delle funzioni fondamentali puo' continuare ad esercitarle mediante convenzione in aggregazione con comuni non ricompresi nell'ambito di appartenenza del comune medesimo, purche' l'aggregazione raggiunga le dimensioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 55.». 2. Dopo il comma 7-septies dell'art. 111 della legge regionale n. 68/2011, e' aggiunto il seguente: «7-octies. Nell'anno 2019, in deroga alle disposizioni degli articoli 90 e 91, nel procedimento di concessione dei contributi di cui all'art. 90 non e' richiesta, ai soli fini del raggiungimento del numero minimo di funzioni per l'accesso ai contributi, la preventiva verifica di effettivita' delle funzioni attivate dall'unione per la prima volta nell'anno 2019. Nello stesso anno 2019, in deroga alle disposizioni degli articoli 90 e 91, sono considerate ai fini della concessione dei contributi di cui all'art. 90, comma 6, anche le funzioni considerate nel procedimento dell'anno 2018.». 3. Dopo il comma 7-octies dell'art. 111 della legge regionale n. 68/2011, e' aggiunto il seguente: «7-novies. Fino all'approvazione del regolamento di cui all'art. 87, comma 8, come modificato dalla legge regionale 26 luglio 2019, n. 49 (Disposizioni sugli enti locali. Modifiche alla legge regionale n. 68/2011 ed alla legge regionale n. 22/2015), si applica il regolamento vigente.».