Art. 18 
 
Decorrenze e disposizioni transitorie. Modifiche all'art.  111  della
                     legge regionale n. 68/2011 
 
  1. Il primo periodo del comma 7-quinquies dell'art. 111 della legge
regionale n. 68/2011, e' sostituito dal seguente: «Per consentire  il
progressivo adeguamento dell'esercizio associato negli ambiti di  cui
all'Allegato A, fino alla data di decorrenza dell'obbligo di gestione
associata, stabilita dallo Stato, il comune  obbligato  all'esercizio
associato delle funzioni fondamentali puo' continuare ad  esercitarle
mediante  convenzione  in  aggregazione  con  comuni  non  ricompresi
nell'ambito   di   appartenenza   del   comune   medesimo,    purche'
l'aggregazione raggiunga le dimensioni di cui  alla  lettera  a)  del
comma 1 dell'art. 55.». 
  2. Dopo il comma 7-septies dell'art. 111 della legge  regionale  n.
68/2011, e' aggiunto il seguente: 
  «7-octies.  Nell'anno  2019,  in  deroga  alle  disposizioni  degli
articoli 90 e 91, nel procedimento di concessione dei  contributi  di
cui all'art. 90 non e' richiesta, ai soli fini del raggiungimento del
numero minimo di funzioni per l'accesso ai contributi, la  preventiva
verifica di effettivita' delle funzioni attivate dall'unione  per  la
prima volta nell'anno 2019. Nello stesso anno 2019,  in  deroga  alle
disposizioni degli articoli 90 e 91, sono considerate ai  fini  della
concessione dei contributi di cui all'art.  90,  comma  6,  anche  le
funzioni considerate nel procedimento dell'anno 2018.». 
  3. Dopo il comma 7-octies dell'art. 111 della  legge  regionale  n.
68/2011, e' aggiunto il seguente: 
  «7-novies. Fino all'approvazione del regolamento  di  cui  all'art.
87, comma 8, come modificato dalla legge regionale 26 luglio 2019, n.
49 (Disposizioni sugli enti locali. Modifiche alla legge regionale n.
68/2011  ed  alla  legge  regionale  n.  22/2015),  si   applica   il
regolamento vigente.».