Art. 3 
 
Conferenza permanente delle unioni di comuni.  Inserimento  dell'art.
  52-bis nella legge regionale n. 68/2011. 
 
  1. Dopo l'art. 52 della legge regionale n. 68/2011, e' inserito  il
seguente: 
  «Art. 52-bis (Conferenza permanente delle unioni di comuni).  -  1.
Al  fine  di  monitorare  gli  effetti  che  derivano  dall'esercizio
associato, da parte delle unioni di comuni,  delle  funzioni  di  cui
all'art. 90, comma 1, lettera b), nei diversi settori  amministrativi
di competenza regionale, nonche' il  concreto  impatto  del  processo
associativo sui comuni, sui cittadini e sulle imprese,  e'  istituita
la  Conferenza  permanente  delle  unioni  di  comuni,   di   seguito
denominata «Conferenza», cui partecipano il presidente  della  giunta
regionale o l'assessore delegato, che  la  presiedono,  i  presidenti
delle  unioni  di  comuni  ed  il  presidente  di  ANCI  Toscana.  La
partecipazione ai lavori della Conferenza  non  da'  luogo  ad  alcun
compenso o rimborso a carico del bilancio regionale. 
  2. La Conferenza si riunisce  di  norma  annualmente,  al  fine  di
esaminare il consolidamento e lo sviluppo  del  processo  associativo
dei comuni mediante le unioni di comuni.».