Art. 3 Conferenza permanente delle unioni di comuni. Inserimento dell'art. 52-bis nella legge regionale n. 68/2011. 1. Dopo l'art. 52 della legge regionale n. 68/2011, e' inserito il seguente: «Art. 52-bis (Conferenza permanente delle unioni di comuni). - 1. Al fine di monitorare gli effetti che derivano dall'esercizio associato, da parte delle unioni di comuni, delle funzioni di cui all'art. 90, comma 1, lettera b), nei diversi settori amministrativi di competenza regionale, nonche' il concreto impatto del processo associativo sui comuni, sui cittadini e sulle imprese, e' istituita la Conferenza permanente delle unioni di comuni, di seguito denominata «Conferenza», cui partecipano il presidente della giunta regionale o l'assessore delegato, che la presiedono, i presidenti delle unioni di comuni ed il presidente di ANCI Toscana. La partecipazione ai lavori della Conferenza non da' luogo ad alcun compenso o rimborso a carico del bilancio regionale. 2. La Conferenza si riunisce di norma annualmente, al fine di esaminare il consolidamento e lo sviluppo del processo associativo dei comuni mediante le unioni di comuni.».