Art. 4 Unificazione di ambiti territoriali adeguati. Modifiche all'art. 54 della legge regionale n. 68/2011 1. Il comma 4 dell'art. 54 della legge regionale n. 68/2011, e' sostituito dal seguente: «4. La giunta regionale puo', con deliberazione, unificare due o piu' ambiti dell'Allegato A, previa richiesta della maggioranza dei sindaci dei comuni compresi nei singoli ambiti oggetto di modifica.».