Art. 4 
 
Unificazione di ambiti territoriali adeguati. Modifiche  all'art.  54
                  della legge regionale n. 68/2011 
 
  1. Il comma 4 dell'art. 54 della legge  regionale  n.  68/2011,  e'
sostituito dal seguente: 
  «4. La giunta regionale puo', con deliberazione,  unificare  due  o
piu' ambiti dell'Allegato A, previa richiesta della  maggioranza  dei
sindaci dei comuni compresi nei singoli ambiti oggetto di modifica.».