Art. 5 Fusione di comuni. Modifiche all'art. 62 della legge regionale n. 68/2011 1. Il secondo periodo del comma 2 dell'art. 62 della legge regionale n. 68/2011, e' sostituito dal seguente: «Nella richiesta, i comuni evidenziano le consultazioni ed i processi partecipativi eventualmente svolti sulla proposta di fusione ed i loro esiti. La giunta regionale valuta la proposta formulata dai comuni e, se ritiene di accoglierla, presenta la proposta di legge di fusione, dando conto nella deliberazione di approvazione se sul testo e' stato acquisito l'avviso favorevole dei sindaci, compresa l'eventuale denominazione difforme da quella proposta.». 2. Il comma 3 dell'art. 62 della legge regionale n. 68/2011, e' abrogato. 3. Al comma 4-bis dell'art. 62 della legge regionale n. 68/2011, le parole: «art. 28», sono sostituite dalle seguenti: «art. 14».