Art. 5 
 
              Fusione di comuni. Modifiche all'art. 62 
                  della legge regionale n. 68/2011 
 
  1. Il  secondo  periodo  del  comma  2  dell'art.  62  della  legge
regionale n. 68/2011, e' sostituito dal seguente: «Nella richiesta, i
comuni evidenziano  le  consultazioni  ed  i  processi  partecipativi
eventualmente svolti sulla proposta di fusione ed i  loro  esiti.  La
giunta regionale valuta  la  proposta  formulata  dai  comuni  e,  se
ritiene di accoglierla, presenta la proposta  di  legge  di  fusione,
dando conto nella deliberazione di approvazione se sul testo e' stato
acquisito  l'avviso  favorevole  dei  sindaci,  compresa  l'eventuale
denominazione difforme da quella proposta.». 
  2. Il comma 3 dell'art. 62 della legge  regionale  n.  68/2011,  e'
abrogato. 
  3. Al comma 4-bis dell'art. 62 della legge regionale n. 68/2011, le
parole: «art. 28», sono sostituite dalle seguenti: «art. 14».