Art. 6 Contributi annuali ai piccoli comuni in situazione di maggiore disagio. Modifiche dell'art. 82 della legge regionale n. 68/2011. 1. Dopo il comma 6 dell'art. 82 della legge regionale n. 68/2011, e' inserito il seguente: «6-bis. L'esercizio delle funzioni associate di cui al comma 1, e' soggetto a verifica solo nei casi previsti dall'art. 91, comma 7, nei termini e con le modalita' stabiliti con deliberazione della giunta regionale. Se e' stato accertato che una funzione non e' effettivamente svolta, detta funzione puo' essere nuovamente considerata per il contributo di cui al presente articolo solo a seguito di nuova verifica con esito positivo. Nuove funzioni attivate entro l'avvio del procedimento di concessione dei contributi, che non sono state oggetto di verifica, possono comunque essere considerate sulla base dello statuto vigente dell'unione, fermi restando gli effetti delle verifiche successive.».