Art. 6 
 
Contributi annuali  ai  piccoli  comuni  in  situazione  di  maggiore
  disagio. Modifiche dell'art. 82 della legge regionale n. 68/2011. 
 
  1. Dopo il comma 6 dell'art. 82 della legge regionale  n.  68/2011,
e' inserito il seguente: 
  «6-bis. L'esercizio delle funzioni associate di cui al comma 1,  e'
soggetto a verifica solo nei casi previsti dall'art. 91, comma 7, nei
termini e con le modalita' stabiliti con deliberazione  della  giunta
regionale.  Se  e'  stato  accertato  che   una   funzione   non   e'
effettivamente  svolta,  detta  funzione   puo'   essere   nuovamente
considerata per il contributo di cui  al  presente  articolo  solo  a
seguito di nuova verifica con esito positivo. Nuove funzioni attivate
entro l'avvio del procedimento di concessione dei contributi, che non
sono state oggetto di verifica, possono comunque  essere  considerate
sulla base dello statuto  vigente  dell'unione,  fermi  restando  gli
effetti delle verifiche successive.».