Art. 7 Comuni montani e territori montani ed insulari. Modifiche all'art. 83 della legge regionale n. 68/2011 1. Dopo il comma 4-bis dell'art. 83 della legge regionale n. 68/2011, e' inserito il seguente: «4-bis 1. Il comma 4-bis si applica fino alla data di entrata in vigore del presente comma, a partire da tale data, l'Allegato B puo' essere modificato con deliberazione della giunta regionale nei seguenti casi: a) quando, al 31 dicembre, l'ultimo dato disponibile della popolazione del comune, il cui territorio e' classificato in parte montano, risulta inferiore alla popolazione montana di cui all'Allegato B; b) quando l'unione di comuni od i singoli comuni interessati, il cui territorio e' classificato in parte montano, trasmettono, entro il 31 gennaio, i dati della popolazione montana e questa presenta un incremento, rispetto all'anno precedente, di almeno il cinque per cento; c) quando i singoli comuni, il cui territorio e' classificato in parte montano, trasmettono i dati della popolazione montana dopo la pubblicazione dei dati ufficiali da parte dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) del censimento della popolazione; d) quando le leggi regionali hanno istituito nuovi comuni, compresi i casi di fusione o di incorporazione, o hanno modificato confini o denominazioni che coinvolgono comuni il cui territorio e' classificato totalmente o in parte montano.».