Art. 7 
 
Comuni montani e territori montani ed insulari. Modifiche all'art. 83
                  della legge regionale n. 68/2011 
 
  1. Dopo il comma  4-bis  dell'art.  83  della  legge  regionale  n.
68/2011, e' inserito il seguente: 
  «4-bis 1. Il comma 4-bis si applica fino alla data  di  entrata  in
vigore del presente comma, a partire da tale data, l'Allegato B  puo'
essere  modificato  con  deliberazione  della  giunta  regionale  nei
seguenti casi: 
    a) quando,  al  31  dicembre,  l'ultimo  dato  disponibile  della
popolazione del comune, il cui territorio e'  classificato  in  parte
montano,  risulta  inferiore  alla   popolazione   montana   di   cui
all'Allegato B; 
    b) quando l'unione di comuni od i singoli comuni interessati,  il
cui territorio e' classificato in parte montano,  trasmettono,  entro
il 31 gennaio, i dati della popolazione montana e questa presenta  un
incremento, rispetto all'anno precedente, di  almeno  il  cinque  per
cento; 
    c) quando i singoli comuni, il cui territorio e' classificato  in
parte montano, trasmettono i dati della popolazione montana  dopo  la
pubblicazione dei dati ufficiali da parte dell'Istituto nazionale  di
statistica (ISTAT) del censimento della popolazione; 
    d) quando  le  leggi  regionali  hanno  istituito  nuovi  comuni,
compresi i casi di fusione o di incorporazione,  o  hanno  modificato
confini o denominazioni che coinvolgono comuni il cui  territorio  e'
classificato totalmente o in parte montano.».