Art. 10 
 
                            Cumulabilita' 
 
  1. I rimborsi possono, di regola,  essere  cumulati  con  borse  di
studio o altri interventi atti ad assicurare il diritto  allo  studio
universitario. 
  2. I costi per i quali  viene  concesso  il  rimborso  non  possono
essere gia' stati rimborsati da altre istituzioni pubbliche o private
o da altri enti che usufruiscono di sovvenzioni pubbliche.