Art. 10 Cumulabilita' 1. I rimborsi possono, di regola, essere cumulati con borse di studio o altri interventi atti ad assicurare il diritto allo studio universitario. 2. I costi per i quali viene concesso il rimborso non possono essere gia' stati rimborsati da altre istituzioni pubbliche o private o da altri enti che usufruiscono di sovvenzioni pubbliche.