Art. 4 
 
                              Requisiti 
 
  1. Gli studenti e le studentesse che frequentano una universita' in
Alto Adige hanno diritto alla concessione di un rimborso se: 
    a) sono cittadini/cittadine dell'Unione europea, oppure 
    b)  sono  cittadine/cittadini  extracomunitari  con  permesso  di
soggiorno  UE  per  soggiornanti  di  lungo  periodo  in   Italia   o
cittadine/cittadini che hanno ottenuto il riconoscimento dello status
di rifugiato/rifugiata o di protezione  sussidiaria  ai  sensi  della
direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  13
dicembre 2011 [recante norme sull'attribuzione, a cittadini di  paesi
terzi o  apolidi,  della  qualifica  di  beneficiario  di  protezione
internazionale, su uno status uniforme  per  i  rifugiati  o  per  le
persone aventi titolo a  beneficiare  della  protezione  sussidiaria,
nonche'  sul  contenuto  della   protezione   riconosciuta]   e,   di
conseguenza, sono equiparati alle cittadine e ai cittadini  italiani,
oppure 
    c) sono cittadine/cittadini extracomunitari con altro permesso di
soggiorno   previsto   dalla   normativa   nazionale,   e   risiedono
ininterrottamente da almeno un anno in Provincia di Bolzano. 
  2. Gli studenti e le  studentesse  che  frequentano  un'universita'
fuori Provincia di Bolzano  hanno  diritto  alla  concessione  di  un
rimborso se rientranti nelle  categorie  di  cui  al  comma  1  e  se
risiedono ininterrottamente  da  almeno  due  anni  in  Provincia  di
Bolzano.