Art. 4 Requisiti 1. Gli studenti e le studentesse che frequentano una universita' in Alto Adige hanno diritto alla concessione di un rimborso se: a) sono cittadini/cittadine dell'Unione europea, oppure b) sono cittadine/cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in Italia o cittadine/cittadini che hanno ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato/rifugiata o di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011 [recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonche' sul contenuto della protezione riconosciuta] e, di conseguenza, sono equiparati alle cittadine e ai cittadini italiani, oppure c) sono cittadine/cittadini extracomunitari con altro permesso di soggiorno previsto dalla normativa nazionale, e risiedono ininterrottamente da almeno un anno in Provincia di Bolzano. 2. Gli studenti e le studentesse che frequentano un'universita' fuori Provincia di Bolzano hanno diritto alla concessione di un rimborso se rientranti nelle categorie di cui al comma 1 e se risiedono ininterrottamente da almeno due anni in Provincia di Bolzano.