Art. 6 
 
            Presupposti di accesso per il corso di studio 
 
  1. Gli studenti e le studentesse  devono  essere  in  possesso  del
diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo di un corso  di
istruzione secondaria di secondo grado (ex diploma di maturita') o di
un titolo di studio conseguito all'estero  ad  esso  equiparato  (es.
diploma di superamento dell'esame di abilitazione allo studio). 
  2. Gli studenti e  le  studentesse,  nell'anno  accademico  in  cui
vengono sostenute le spese, devono essere  regolarmente  iscritti  ad
un'universita' e frequentare un corso di I o II  ciclo  di  cui  alla
tabella A. 
  3. Il rimborso spese puo' essere concesso solo per la frequenza  di
un corso  di  studio  al  termine  del  quale  si  ottiene  un  grado
accademico superiore a quello eventualmente gia' conseguito. 
  4. Non possono beneficiare del rimborso spese  gli  studenti  e  le
studentesse che: 
    a) sono iscritti  all'universita'  con  riserva,  sono  in  lista
d'attesa per l'ammissione all'universita' o sono iscritti  a  singoli
corsi universitari; 
    b) dopo la conclusione di un corso di studio di I ciclo o a ciclo
unico [I+II], frequentano un corso di studio di I ciclo; 
    c) dopo la conclusione di un corso di studio  di  II  ciclo  o  a
ciclo unico [I+II], frequentano un corso di studio di  II  ciclo,  al
termine del quale si  ottiene  un  grado  accademico  equivalente  od
inferiore a quello gia' conseguito; 
    d) concludono il corso di studio prima del 1° dicembre  dell'anno
di presentazione della domanda e nello  stesso  anno  accademico  non
sono iscritti ad un corso di studio di ciclo superiore che soddisfa i
requisiti di cui al presente articolo. 
  5. In deroga a quanto disposto alla lettera b)  del  comma  4,  gli
studenti e le studentesse che  hanno  concluso  un  corso  di  laurea
triennale presso un conservatorio musicale  possono  beneficiare  del
rimborso spese per un secondo corso di studio dello stesso ciclo, nel
caso in cui abbiano iniziato il  primo  corso  durante  la  frequenza
della scuola secondaria di secondo grado  ed  abbiano  frequentato  e
concluso l'ultimo anno di studio dopo il conseguimento del diploma di
superamento dell'esame di Stato (ex diploma di maturita'). 
  6. E' possibile usufruire dei rimborsi anche per un semestre od  un
anno all'estero, purche' l'iscrizione all'universita' di  provenienza
rimanga valida  durante  tale  periodo  e  che  gli  esami  sostenuti
all'estero vengano riconosciuti per il corso di studio frequentato.