Art. 8 
 
                   Merito di studio da conseguire 
 
  1. Gli studenti/Le studentesse devono conseguire almeno il 40%  del
numero di crediti formativi richiesto nel bando di  concorso  per  le
borse di  studio  ordinarie  (le  frazioni  vengono  arrotondate  per
difetto da 0 a 0,50 e per eccesso da 0,51) e cioe': 
    a) per il primo anno di studio (1° o 2° semestre):  possesso  del
diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo di un corso  di
istruzione secondaria di secondo grado (ex diploma di maturita') o di
un titolo di studio conseguito all'estero  ad  esso  equiparato.  Con
questo merito di studio, anche in caso di passaggio ad un altro corso
di studio, la borsa di studio puo' essere richiesta  al  massimo  due
volte; 
    b) per il secondo anno di studio (3° o 4° semestre): 10 ECTS; 
    c) per il terzo anno di studio (5° o 6° semestre): 32 ECTS; 
    d) per il quarto anno di studio (7° o 8° semestre): 54 ECTS; 
    e) ulteriori 18 ECTS per ogni anno di studio aggiuntivo; 
    f) per l'ultimo anno di  studio:  in  alternativa  al  merito  di
studio di  cui  alle  lettere  precedenti,  e'  possibile  presentare
domanda con il merito di studio «Inizio della tesi di laurea» se alla
data di presentazione della  domanda  sono  gia'  stati  fissati  per
iscritto l'argomento ed il nome del  relatore/della  relatrice  della
tesi di laurea. 
  2. Non e' ammissibile l'accredito  dei  punti  bonus  previsti  nel
bando di concorso per le borse di studio ordinarie.