Art. 9 
 
        Rilevamento e valutazione della situazione economica 
 
  1. Ai fini del rilevamento e  della  valutazione  della  situazione
economica del nucleo familiare si applicano le disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Provincia  11  gennaio  2011,  n.  2,  e
successive modifiche. L'ammontare del rimborso spese  e'  determinato
ai sensi dell'art. 16 del presente regolamento. 
  2. Il  limite  massimo  ammissibile  del  valore  della  situazione
economica (VSE) e' pari a 8.