Art. 9 Rilevamento e valutazione della situazione economica 1. Ai fini del rilevamento e della valutazione della situazione economica del nucleo familiare si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche. L'ammontare del rimborso spese e' determinato ai sensi dell'art. 16 del presente regolamento. 2. Il limite massimo ammissibile del valore della situazione economica (VSE) e' pari a 8.