Art. 2 Definizioni 1. Ai fini della presente legge si intende per: a) mobilita' sostenibile: il sistema integrato e multimodale di mobilita' regionale che permette di ridurre la dipendenza da combustibili fossili e da materie prime non rinnovabili, senza sacrificare l'efficienza, l'efficacia e il diritto alla mobilita'. Rientrano in tale definizione la mobilita' con mezzi pubblici, la mobilita' condivisa, la mobilita' con veicoli a bassa emissione e la mobilita' ciclistica; b) veicolo a bassa emissione: un veicolo che produce emissioni di CO2 non superiori a 70 grammi per chilometro; c) veicolo a pedalata assistita: bicicletta a pedalata assistita, come definita dall'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); d) micromobilita' elettrica: insieme di dispositivi per la mobilita' personale a propulsione prevalentemente elettrica, come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 4 giugno 2019 (Sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la micromobilita' elettrica); e) stazione di ricarica domestica: infrastruttura di ricarica, dotata di uno o piu' punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico; f) car sharing e altre forme di sharing mobility: il servizio fornito da un gestore che mette a disposizione dei propri utenti un parco di veicoli utilizzabili attraverso apposito sistema gestione, quali App, web e simili; g) car pooling: accordi volontari intercorrenti fra piu' persone finalizzati a utilizzare un solo autoveicolo privato per il raggiungimento di un determinato luogo. 2. La Giunta regionale con propria deliberazione, previo parere delle commissioni consiliari competenti, puo' individuare ulteriori definizioni utili ai fini dell'applicazione della presente legge.