Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini della presente legge si intende per: 
    a) mobilita' sostenibile: il sistema integrato e  multimodale  di
mobilita'  regionale  che  permette  di  ridurre  la  dipendenza   da
combustibili fossili  e  da  materie  prime  non  rinnovabili,  senza
sacrificare l'efficienza, l'efficacia e il  diritto  alla  mobilita'.
Rientrano in tale definizione la mobilita'  con  mezzi  pubblici,  la
mobilita' condivisa, la mobilita' con veicoli a bassa emissione e  la
mobilita' ciclistica; 
    b) veicolo a bassa emissione: un veicolo che produce emissioni di
CO2 non superiori a 70 grammi per chilometro; 
    c) veicolo a pedalata assistita: bicicletta a pedalata assistita,
come definita dall'articolo 50  del  decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); 
    d)  micromobilita'  elettrica:  insieme  di  dispositivi  per  la
mobilita' personale a  propulsione  prevalentemente  elettrica,  come
definiti  dal  decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti del 4 giugno 2019 (Sperimentazione  della  circolazione  su
strada di dispositivi per la micromobilita' elettrica); 
    e) stazione di ricarica domestica:  infrastruttura  di  ricarica,
dotata di uno o piu'  punti  di  ricarica  di  potenza  standard  non
accessibili al pubblico; 
    f) car sharing e altre forme di  sharing  mobility:  il  servizio
fornito da un gestore che mette a disposizione dei propri  utenti  un
parco di veicoli utilizzabili attraverso apposito  sistema  gestione,
quali App, web e simili; 
    g) car pooling: accordi volontari intercorrenti fra piu'  persone
finalizzati  a  utilizzare  un  solo  autoveicolo  privato   per   il
raggiungimento di un determinato luogo. 
  2. La Giunta regionale con  propria  deliberazione,  previo  parere
delle commissioni consiliari competenti, puo'  individuare  ulteriori
definizioni utili ai fini dell'applicazione della presente legge.