Art. 65 
 
           Fondo unico regionale per lo spettacolo (FURS) 
 
  1. E' istituito il Fondo unico regionale per lo  spettacolo  (FURS)
finalizzato  a  sostenere  ed  incrementare  le  attivita'  di  enti,
associazioni, cooperative e fondazioni che  abbiano  sede  legale  in
Sicilia da almeno tre anni e siano operanti nei settori  del  teatro,
della musica, della danza nonche' l'Istituto nazionale per il  dramma
antico-Fondazione  Onlus  (I.N.D.A.)  con  sede   amministrativa   ed
operativa in Siracusa. 
  2. Le aliquote di ripartizione del Fondo di cui al comma  1  tra  i
settori lirico-sinfonico, del teatro di prosa, della musica  e  della
danza,  sono  stabilite  triennalmente,  con  decreto  dell'Assessore
regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo,  previa  delibera
della  Giunta   regionale,   da   adottarsi   entro   trenta   giorni
dall'approvazione della legge regionale  di  bilancio.  Il  Fondo  e'
destinato in misura non inferiore al 50 per cento ai soggetti privati
di cui alla legge regionale 5  dicembre  2007,  n.  25  e  successive
modifiche ed  integrazioni,  e  agli  articoli  5  e  6  della  legge
regionale  10  dicembre  1985,  n.  44  e  successive  modifiche   ed
integrazioni. 
  3. Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport  e
lo spettacolo, da  emanarsi  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, previa  delibera  di  Giunta,
sono stabilite le modalita' di  erogazione  dei  contributi  per  gli
enti, associazioni e  fondazioni  a  partecipazione  pubblica,  dando
priorita' alle attivita' e alle performance svolte. Per i soggetti  e
gli organismi privati di cui al comma 2 si applicano i criteri  e  le
modalita' di erogazione dei contributi previsti dalla legge regionale
n. 25/2007 e dalla legge regionale n. 44/1985 e successive  modifiche
ed integrazioni. 
  4. Per l'accesso alle  somme  stanziate  nel  Fondo  gli  enti,  le
associazioni e le fondazioni di cui al comma 3, devono documentare: 
  a) l'avvio di un percorso di risanamento finalizzato a ripristinare
le condizioni di equilibrio economico-finanziario  delle  istituzioni
intervenendo   sulla   rinegoziazione   del   contratto   integrativo
aziendale,  collegandolo  a  criteri  legati   all'incremento   della
produttivita' e su tutte le altre voci di  bilancio  non  compatibili
con il pareggio struttura-le dei conti; 
  b) a partire dall'anno 2016, di avere ottenuto nell'anno precedente
incassi  non  inferiori  all'ammontare  dei  contributi  pubblici   a
qualunque titolo ottenuti nell'anno precedente e rispettivamente  del
10 per cento nell'anno 2016 e del  15  per  cento  nell'anno  2017  e
seguenti; 
  c) che il rapporto tra il personale amministrativo e  il  personale
totale non sia superiore al 40 per cento nell'anno 2015,  al  35  per
cento nell'anno 2016 e al 30 per cento dal 2017 e seguenti. 
  5. Per gli esercizi finanziari 2015 e 2016, l'ammontare  del  Fondo
di cui al comma 1 e' determinato rispettivamente in 5.000 migliaia di
euro e 2.500 migliaia di euro.