Art. 65 Fondo unico regionale per lo spettacolo (FURS) 1. E' istituito il Fondo unico regionale per lo spettacolo (FURS) finalizzato a sostenere ed incrementare le attivita' di enti, associazioni, cooperative e fondazioni che abbiano sede legale in Sicilia da almeno tre anni e siano operanti nei settori del teatro, della musica, della danza nonche' l'Istituto nazionale per il dramma antico-Fondazione Onlus (I.N.D.A.) con sede amministrativa ed operativa in Siracusa. 2. Le aliquote di ripartizione del Fondo di cui al comma 1 tra i settori lirico-sinfonico, del teatro di prosa, della musica e della danza, sono stabilite triennalmente, con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, previa delibera della Giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dall'approvazione della legge regionale di bilancio. Il Fondo e' destinato in misura non inferiore al 50 per cento ai soggetti privati di cui alla legge regionale 5 dicembre 2007, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, e agli articoli 5 e 6 della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni. 3. Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa delibera di Giunta, sono stabilite le modalita' di erogazione dei contributi per gli enti, associazioni e fondazioni a partecipazione pubblica, dando priorita' alle attivita' e alle performance svolte. Per i soggetti e gli organismi privati di cui al comma 2 si applicano i criteri e le modalita' di erogazione dei contributi previsti dalla legge regionale n. 25/2007 e dalla legge regionale n. 44/1985 e successive modifiche ed integrazioni. 4. Per l'accesso alle somme stanziate nel Fondo gli enti, le associazioni e le fondazioni di cui al comma 3, devono documentare: a) l'avvio di un percorso di risanamento finalizzato a ripristinare le condizioni di equilibrio economico-finanziario delle istituzioni intervenendo sulla rinegoziazione del contratto integrativo aziendale, collegandolo a criteri legati all'incremento della produttivita' e su tutte le altre voci di bilancio non compatibili con il pareggio struttura-le dei conti; b) a partire dall'anno 2016, di avere ottenuto nell'anno precedente incassi non inferiori all'ammontare dei contributi pubblici a qualunque titolo ottenuti nell'anno precedente e rispettivamente del 10 per cento nell'anno 2016 e del 15 per cento nell'anno 2017 e seguenti; c) che il rapporto tra il personale amministrativo e il personale totale non sia superiore al 40 per cento nell'anno 2015, al 35 per cento nell'anno 2016 e al 30 per cento dal 2017 e seguenti. 5. Per gli esercizi finanziari 2015 e 2016, l'ammontare del Fondo di cui al comma 1 e' determinato rispettivamente in 5.000 migliaia di euro e 2.500 migliaia di euro.