Art. 55 Poteri sostitutivi 1. In relazione alla salvaguardia di interessi unitari della Regione, in conformita' al principio di leale colla-borazione, qualora, entro due anni dalla pubblicazione del decreto di cui all'art. 14, comma 2, lettera a), i Comuni non abbiano predisposto la cartografia dei corsi d'acqua di classe 5 o non adempiano, entro il termine fissato, all'obbligo di aggiornamento del Catasto regionale delle opere idrauliche e idraulico-forestali ai sensi dell'art. 15, comma 5, la Giunta regionale, sentito l'ente inadempiente, assegna al medesimo, mediante diffida, un congruo termine per provvedere, comunque non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata da ragioni d'urgenza. Decorso inutilmente il termine e sentito l'ente inadempiente, la Giunta regionale provvede all'adozione dei provvedimenti necessari ad assicurare lo svolgimento dell'attivita' non realizzata attraverso la nomina un commissario ad acta. 2. Il commissario si avvale delle strutture dell'ente inadempiente il quale e' tenuto a fornire l'assistenza, i documenti e la collaborazione necessari. 3. L'ente nei confronti del quale e' stata disposta la nomina del commissario conserva il potere di compiere gli atti per i quali e' stata rilevata l'omissione fino a quando il commissario stesso non si sia insediato. 4. Qualora entro due anni dalla pubblicazione del decreto di cui all'art. 14, comma 2, lettera a), i Consorzi di bonifica non abbiano predisposto la cartografia dei corsi d'acqua di classe 4 o non adempiano, entro il termine fissato, all'obbligo di aggiornamento del Catasto regionale delle opere idrauliche e idraulico-forestali, ai sensi dell'art. 16, comma 8, la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, sentito l'ente inadempiente, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare lo svolgimento dell'attivita' non realizzata. 5. Gli oneri conseguenti all'assunzione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 4, sono a carico del bilancio dell'ente inadempiente. 6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi in cui gli enti locali non adempiano all'obbligo di rimozione dei manufatti ai sensi dell'art. 17, comma 6.