Art. 55 
 
                         Poteri sostitutivi 
 
  1. In  relazione  alla  salvaguardia  di  interessi  unitari  della
Regione,  in  conformita'  al  principio  di  leale  colla-borazione,
qualora, entro due  anni  dalla  pubblicazione  del  decreto  di  cui
all'art. 14, comma 2, lettera a), i Comuni non abbiano predisposto la
cartografia dei corsi d'acqua di classe 5 o non adempiano,  entro  il
termine fissato, all'obbligo di aggiornamento del  Catasto  regionale
delle opere idrauliche e idraulico-forestali ai sensi  dell'art.  15,
comma 5, la Giunta regionale, sentito l'ente inadempiente, assegna al
medesimo,  mediante  diffida,  un  congruo  termine  per  provvedere,
comunque non inferiore a trenta  giorni,  salvo  deroga  motivata  da
ragioni d'urgenza. Decorso inutilmente il termine  e  sentito  l'ente
inadempiente,  la  Giunta   regionale   provvede   all'adozione   dei
provvedimenti necessari ad assicurare lo  svolgimento  dell'attivita'
non realizzata attraverso la nomina un commissario ad acta. 
  2. Il commissario si avvale delle strutture dell'ente  inadempiente
il  quale  e'  tenuto  a  fornire  l'assistenza,  i  documenti  e  la
collaborazione necessari. 
  3. L'ente nei confronti del quale e' stata disposta la  nomina  del
commissario conserva il potere di compiere gli atti per  i  quali  e'
stata rilevata l'omissione fino a quando il commissario stesso non si
sia insediato. 
  4. Qualora entro due anni dalla pubblicazione del  decreto  di  cui
all'art. 14, comma 2, lettera a), i Consorzi di bonifica non  abbiano
predisposto la cartografia dei  corsi  d'acqua  di  classe  4  o  non
adempiano, entro il termine fissato, all'obbligo di aggiornamento del
Catasto regionale delle opere idrauliche  e  idraulico-forestali,  ai
sensi dell'art. 16, comma 8, la Giunta regionale, previa  diffida  ad
adempiere entro un  congruo  termine,  sentito  l'ente  inadempiente,
adotta  i  provvedimenti  necessari  ad  assicurare  lo   svolgimento
dell'attivita' non realizzata. 
  5. Gli oneri conseguenti all'assunzione dei provvedimenti di cui ai
commi 1 e 4, sono a carico del bilancio dell'ente inadempiente. 
  6. Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano  anche
nei casi  in  cui  gli  enti  locali  non  adempiano  all'obbligo  di
rimozione dei manufatti ai sensi dell'art. 17, comma 6.