Art. 75 
Modifica dell'articolo 8 della legge  regionale  n.  1  del  2014  in
  materia di rimborso spese e sostituzione di  contratti  relativi  a
  collaboratori dei deputati regionali. 
  1. All'articolo 8 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1,  dopo
il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  "1-bis. Per la legislatura in corso  sono  ammesse  a  rimborso  le
spese sostenute  da  ciascun  deputato  per  i  contratti  di  lavoro
esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge,  nelle
previsioni  e  nei  limiti   fissati   dalle   disposizioni   interne
dell'Assemblea regionale siciliana. E' ammessa  la  sostituzione  dei
collaboratori in corso di legislatura, a condizione che non vi  siano
oneri aggiuntivi per il bilancio dell'Amministrazione e nel  rispetto
della normativa vigente in materia di lavoro.".