Art. 75 Modifica dell'articolo 8 della legge regionale n. 1 del 2014 in materia di rimborso spese e sostituzione di contratti relativi a collaboratori dei deputati regionali. 1. All'articolo 8 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Per la legislatura in corso sono ammesse a rimborso le spese sostenute da ciascun deputato per i contratti di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle previsioni e nei limiti fissati dalle disposizioni interne dell'Assemblea regionale siciliana. E' ammessa la sostituzione dei collaboratori in corso di legislatura, a condizione che non vi siano oneri aggiuntivi per il bilancio dell'Amministrazione e nel rispetto della normativa vigente in materia di lavoro.".