Art. 77 
 
                          Patrocini onerosi 
 
  1. Le manifestazioni di importo complessivo non  superiore  a  euro
10.000,00 di cui al comma 2 dell'articolo 39 della legge regionale 26
marzo 2002, n. 2, non si includono nel calendario di cui al  comma  1
del citato articolo 39.