Art. 58 Anagrafe degli impianti di distribuzione di carburanti 1. I titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 64 hanno l'obbligo di iscrizione nell'anagrafe di cui all'art. 1, comma 100, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), entro i termini previsti dall'art. 1, comma 101, della stessa legge n. 124/2017. L'obbligo di iscrizione riguarda anche gli impianti di distribuzione di carburanti che sono in regolare sospensione dell'attivita'.