Art. 58 
 
       Anagrafe degli impianti di distribuzione di carburanti 
 
  1.  I  titolari  dell'autorizzazione  di  cui  all'art.  64   hanno
l'obbligo di iscrizione nell'anagrafe di cui all'art. 1,  comma  100,
della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e  la
concorrenza), entro i termini previsti dall'art. 1, comma 101,  della
stessa legge n. 124/2017. L'obbligo di iscrizione riguarda anche  gli
impianti  di  distribuzione  di  carburanti  che  sono  in   regolare
sospensione dell'attivita'.