Art. 60 
 
   Incompatibilita' degli impianti di distribuzione di carburanti 
 
  1. Gli impianti di distribuzione di carburanti, ai sensi  dell'art.
1, commi 112  e  113,  della  legge  n.  124/2017,  sono  considerati
incompatibili nei seguenti casi: 
    a) se ubicati all'interno  dei  centri  abitati,  delimitati  dai
comuni ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30  aprile  1992,
n. 285 (Nuovo codice della strada), qualora siano: 
      1) privi di sede propria, per i quali  il  rifornimento,  tanto
all'utenza quanto all'impianto  stesso,  avvenga  sulla  carreggiata,
come definita all'art. 3, comma 1, numero 7), del decreto legislativo
n. 285/1992; 
      2) situati all'interno di aree pedonali, ai sensi dell'art.  3,
comma 1, numero 2), del decreto legislativo n. 285/1992; 
    b) se ubicati all'esterno dei centri abitati, qualora siano: 
      1) ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso
pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla  cuspide  delle  stesse,  con
accessi su piu' strade pubbliche; 
      2) ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore o uguale
a metri cento, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani; 
      3) privi di sede propria, per i quali  il  rifornimento,  tanto
all'utenza quanto all'impianto  stesso,  avvenga  sulla  carreggiata,
come definita all'art. 3, comma 1, numero 7), del decreto legislativo
n. 285/1992.