Art. 61 
 
                           Nuovi impianti 
 
  1. I nuovi impianti devono prevedere  la  presenza  contestuale  di
benzina e gasolio, con obbligo di erogazione  del  gas  naturale,  in
forma gassosa o liquida, anche in esclusiva modalita' self-service  e
devono dotarsi di infrastrutture di  ricarica  elettrica  di  potenza
elevata almeno veloce di cui all'art. 2, comma 1, lettera e),  numero
1), del decreto legislativo n. 257/2016. 
  2. Non sono soggetti all'obbligo di erogazione del gas naturale  di
cui al comma 1,  gli  impianti  che  presentino  una  delle  seguenti
impossibilita' tecniche, fatte valere dai titolari degli impianti  di
distribuzione e verificate e certificate dal comune competente: 
    a) per il gas naturale compresso (GNC), lunghezza delle tubazioni
per l'allacciamento superiore a 1.000  metri  tra  la  rete  del  gas
naturale e il punto di stoccaggio del GNC e pressione della rete  del
gas naturale inferiore a 3 bar; 
    b) distanza dal piu' vicino deposito  di  approvvigionamento  del
gas naturale liquefatto (GNL) via terra superiore a 1.000 chilometri. 
  3.   Le   cause   di   impossibilita'   tecnica   sono   verificate
disgiuntamente per il GNC e per il GNL. 
  4. Qualora ricorrano contemporaneamente le impossibilita'  tecniche
di cui al comma 2, i nuovi impianti devono erogare  il  gas  petrolio
liquefatto (GPL) in luogo del gas naturale. 
  5. Non sono soggetti agli obblighi di cui al comma 1, gli  impianti
di distribuzione carburanti localizzati nei comuni montani. 
  6. I nuovi impianti sono dotati di: 
    a) dispositivi self-service pre-pagamento; 
    b) capacita' di compressione  adeguata  al  numero  di  erogatori
installati e comunque non inferiore  a  350  mc/h  per  un  erogatore
doppio, qualora nell'impianto venga erogato il metano; 
    c) impianto fotovoltaico o sistema di cogenerazione a gas (GPL  o
metano) ad alto rendimento di potenza installata  minima  pari  a  12
chilowatt; 
    d) pensiline di copertura delle aree di rifornimento; 
    e) servizi igienici per gli utenti anche diversamente abili; 
    f) aree di sosta per autoveicoli qualora l'impianto sia dotato di
attivita' e servizi integrativi; 
    g) impianti di  raccolta  e  trattamento  delle  acque  di  prima
pioggia. 
  7. Al fine di  promuovere  l'uso  di  carburanti  a  basso  impatto
ambientale nel settore dei trasporti,  e'  consentita  l'apertura  di
nuovi  impianti  di  distribuzione  mono  prodotto  che  erogano  gas
naturale, compreso il biometano e dotati  di  punti  di  ricarica  di
potenza elevata almeno veloce di cui all'art. 2, comma 1, lettera e),
numero 1), del decreto legislativo n. 257/2016. 
  8. Nei nuovi impianti lo scarico dei prodotti per  il  rifornimento
dell'impianto e' effettuato fuori dalla carreggiata. 
  9. I nuovi impianti aventi superficie complessiva superiore a 3.500
metri quadrati realizzano  impianti  igienico-sanitari  destinati  ad
accogliere i residui organici e le acque  chiare  e  luride  raccolte
negli impianti interni degli «autocaravan», con le caratteristiche di
cui all'art. 378 del regolamento emanato con decreto  del  Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di  esecuzione
e di attuazione del nuovo Codice della strada). 
  10. Le superfici di  nuovi  impianti  sono  calcolate  al  fine  di
assicurare il  rispetto  delle  disposizioni  in  materia  di  tutela
ambientale,  di  sicurezza  stradale,  sanitaria  e  del  lavoro,  di
sicurezza antincendio e in materia urbanistica. 
  11. Per il calcolo della superficie  si  tiene  conto  anche  degli
spazi destinati alla sosta. 
  12. Per l'istallazione e l'esercizio di nuovi impianti si osservano
unicamente le distanze previste dalle  disposizioni  a  tutela  della
sicurezza stradale, della salute, della  pubblica  incolumita'  e  di
sicurezza antincendio. 
  13. I  nuovi  impianti  devono  avere  accesso  diretto  alla  sede
stradale pubblica.