Art. 61 Nuovi impianti 1. I nuovi impianti devono prevedere la presenza contestuale di benzina e gasolio, con obbligo di erogazione del gas naturale, in forma gassosa o liquida, anche in esclusiva modalita' self-service e devono dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), numero 1), del decreto legislativo n. 257/2016. 2. Non sono soggetti all'obbligo di erogazione del gas naturale di cui al comma 1, gli impianti che presentino una delle seguenti impossibilita' tecniche, fatte valere dai titolari degli impianti di distribuzione e verificate e certificate dal comune competente: a) per il gas naturale compresso (GNC), lunghezza delle tubazioni per l'allacciamento superiore a 1.000 metri tra la rete del gas naturale e il punto di stoccaggio del GNC e pressione della rete del gas naturale inferiore a 3 bar; b) distanza dal piu' vicino deposito di approvvigionamento del gas naturale liquefatto (GNL) via terra superiore a 1.000 chilometri. 3. Le cause di impossibilita' tecnica sono verificate disgiuntamente per il GNC e per il GNL. 4. Qualora ricorrano contemporaneamente le impossibilita' tecniche di cui al comma 2, i nuovi impianti devono erogare il gas petrolio liquefatto (GPL) in luogo del gas naturale. 5. Non sono soggetti agli obblighi di cui al comma 1, gli impianti di distribuzione carburanti localizzati nei comuni montani. 6. I nuovi impianti sono dotati di: a) dispositivi self-service pre-pagamento; b) capacita' di compressione adeguata al numero di erogatori installati e comunque non inferiore a 350 mc/h per un erogatore doppio, qualora nell'impianto venga erogato il metano; c) impianto fotovoltaico o sistema di cogenerazione a gas (GPL o metano) ad alto rendimento di potenza installata minima pari a 12 chilowatt; d) pensiline di copertura delle aree di rifornimento; e) servizi igienici per gli utenti anche diversamente abili; f) aree di sosta per autoveicoli qualora l'impianto sia dotato di attivita' e servizi integrativi; g) impianti di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia. 7. Al fine di promuovere l'uso di carburanti a basso impatto ambientale nel settore dei trasporti, e' consentita l'apertura di nuovi impianti di distribuzione mono prodotto che erogano gas naturale, compreso il biometano e dotati di punti di ricarica di potenza elevata almeno veloce di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), numero 1), del decreto legislativo n. 257/2016. 8. Nei nuovi impianti lo scarico dei prodotti per il rifornimento dell'impianto e' effettuato fuori dalla carreggiata. 9. I nuovi impianti aventi superficie complessiva superiore a 3.500 metri quadrati realizzano impianti igienico-sanitari destinati ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolte negli impianti interni degli «autocaravan», con le caratteristiche di cui all'art. 378 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada). 10. Le superfici di nuovi impianti sono calcolate al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di tutela ambientale, di sicurezza stradale, sanitaria e del lavoro, di sicurezza antincendio e in materia urbanistica. 11. Per il calcolo della superficie si tiene conto anche degli spazi destinati alla sosta. 12. Per l'istallazione e l'esercizio di nuovi impianti si osservano unicamente le distanze previste dalle disposizioni a tutela della sicurezza stradale, della salute, della pubblica incolumita' e di sicurezza antincendio. 13. I nuovi impianti devono avere accesso diretto alla sede stradale pubblica.