Art. 62 
 
                      Impianti ad alto erogato 
 
  1.  I  titolari  degli  impianti  di  distribuzione  di  carburanti
stradali gia' esistenti al 31 dicembre 2015, che  hanno  erogato  nel
corso del 2015 un quantitativo di benzina e gasolio  superiore  a  10
milioni di litri e che si trovano nel territorio  delle  Province  di
Firenze, Lucca  e  Prato,  ai  sensi  dell'allegato  IV  del  decreto
legislativo n. 257/2016, hanno l'obbligo di presentare un progetto al
SUAP competente per territorio, entro il 31 dicembre 2018, al fine di
dotarsi  di  infrastrutture  di  ricarica   elettrica,   nonche'   di
distribuzione di GNC o GNL, da realizzare nei successivi ventiquattro
mesi dalla data di presentazione del progetto. 
  2. I titolari degli impianti di distribuzione  carburanti  stradali
esistenti al 31 dicembre 2017, che hanno erogato nel corso  del  2017
un quantitativo di benzina e gasolio superiore a 5 milioni di litri e
che si trovano nel territorio delle  Province  di  Firenze,  Lucca  e
Prato, ai sensi dell'allegato IV del decreto legislativo n. 257/2016,
hanno l'obbligo di presentare un  progetto  al  SUAP  competente  per
territorio, entro  il  31  dicembre  2020,  al  fine  di  dotarsi  di
infrastrutture di ricarica elettrica, nonche' di distribuzione di GNC
o GNL, da realizzare nei successivi ventiquattro mesi dalla  data  di
presentazione del progetto. 
  3. Sono esonerati dagli obblighi  di  cui  ai  commi  1  e  2,  gli
impianti che ricadono in una delle  impossibilita'  tecniche  di  cui
all'art. 61, comma 2, e gli impianti gia' autorizzati al  14  gennaio
2017, data di entrata in vigore del decreto legislativo n.  257/2016,
che non hanno accessi e spazi sufficienti per motivi di sicurezza  ai
sensi della normativa antincendio. 
  4. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 puo' essere assolto dal titolare
dell'impianto di distribuzione carburanti dotando del prodotto GNC  o
GNL e di infrastrutture di  ricarica  elettrica  di  potenza  elevata
almeno veloce di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), numero 1),  del
decreto legislativo n. 257/2016, un altro impianto nuovo o gia' nella
sua titolarita', ma non soggetto ad obbligo, purche' sito nell'ambito
territoriale della stessa provincia.