Art. 65 
 
                   Attivita' e servizi integrativi 
 
  1. Gli impianti di distribuzione di carburanti possono  dotarsi  di
dispositivi self-service post-pagamento. 
  2. Negli  impianti  di  distribuzione  di  carburanti  puo'  essere
esercitata: 
    a) l'attivita' di  vendita  al  dettaglio,  previo  possesso  del
relativo titolo abilitativo; 
    b) l'attivita' di somministrazione  di  alimenti  e  bevande,  ai
sensi dell'art. 53, comma 1, lettera b); 
    c) l'attivita' di vendita della stampa  quotidiana  e  periodica,
previa SCIA da presentare al SUAP competente per territorio; 
    d) l'attivita' di vendita di tabacchi, lotterie e altre attivita'
similari nel rispetto della normativa vigente; 
    e) la vendita di ogni altro bene e servizio, nel  rispetto  della
vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita. 
  3. I titoli abilitativi per le attivita' di cui al comma 2, lettere
b) e c), non possono essere ceduti  separatamente  dalla  titolarita'
dell'autorizzazione per l'attivita' di installazione ed esercizio  di
impianti. 
  4. I nuovi  impianti  e  gli  impianti  esistenti  possono  offrire
servizi integrativi  all'automobile  e  all'automobilista,  quali,  a
titolo esemplificativo:  officina  meccanica,  elettrauto,  gommista,
lavaggio, servizi di lubrificazione, servizi informativi di interesse
generale e turistico, aree attrezzate per camper, servizi igienici di
uso pubblico, fax, fotocopie, punto  telefonico  pubblico,  bancomat,
internet point.