Art. 65 Attivita' e servizi integrativi 1. Gli impianti di distribuzione di carburanti possono dotarsi di dispositivi self-service post-pagamento. 2. Negli impianti di distribuzione di carburanti puo' essere esercitata: a) l'attivita' di vendita al dettaglio, previo possesso del relativo titolo abilitativo; b) l'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lettera b); c) l'attivita' di vendita della stampa quotidiana e periodica, previa SCIA da presentare al SUAP competente per territorio; d) l'attivita' di vendita di tabacchi, lotterie e altre attivita' similari nel rispetto della normativa vigente; e) la vendita di ogni altro bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita. 3. I titoli abilitativi per le attivita' di cui al comma 2, lettere b) e c), non possono essere ceduti separatamente dalla titolarita' dell'autorizzazione per l'attivita' di installazione ed esercizio di impianti. 4. I nuovi impianti e gli impianti esistenti possono offrire servizi integrativi all'automobile e all'automobilista, quali, a titolo esemplificativo: officina meccanica, elettrauto, gommista, lavaggio, servizi di lubrificazione, servizi informativi di interesse generale e turistico, aree attrezzate per camper, servizi igienici di uso pubblico, fax, fotocopie, punto telefonico pubblico, bancomat, internet point.