Art. 66 
 
                      Modifiche degli impianti 
 
  1. Costituisce modifica all'impianto: 
    a) la variazione della tipologia  e  del  numero  dei  carburanti
erogati; 
    b) la variazione del numero  di  colonnine  per  l'erogazione  di
carburanti o delle infrastrutture di ricarica elettrica; 
    c) la sostituzione di colonnine a semplice  o  doppia  erogazione
con  altre  rispettivamente  ad  erogazione  doppia  o  multipla  per
prodotti gia' erogati; 
    d) la sostituzione  di  uno  o  piu'  serbatoi  o  il  cambio  di
destinazione dei serbatoi o delle colonnine  erogatrici  di  prodotti
gia' erogati; 
    e) la variazione del numero o della capacita' di  stoccaggio  dei
serbatoi; 
    f) l'installazione di dispositivi self-service postpagamento; 
    g) l'installazione di dispositivi self-service prepagamento; 
    h) la variazione dello stoccaggio degli oli lubrificanti; 
    i) la variazione dello stoccaggio degli oli esausti, del  gasolio
per uso riscaldamento dei locali degli impianti e di tutti gli  altri
prodotti non destinati alla vendita al pubblico; 
    j) la trasformazione delle modalita' di rifornimento del metano. 
  2. Le modifiche degli impianti  di  distribuzione  dei  carburanti,
fatta eccezione per la fattispecie di cui al  comma  3,  lettera  a),
sono soggette a SCIA da presentare al SUAP competente per  territorio
e all'ufficio competente dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 
  3. Sono soggette ad autorizzazione, da rilasciarsi  secondo  quanto
stabilito all'art. 64, le seguenti modifiche: 
    a) l'aggiunta di altri carburanti in impianti esistenti; 
    b) la ristrutturazione totale di un impianto sulla  stessa  area,
da intendersi come il completo rifacimento dell'impianto, consistente
nella  totale  sostituzione  o  nel  riposizionamento  di  tutte   le
attrezzature petrolifere,  effettuato  anche  in  momenti  successivi
nell'arco di tre anni. 
  4.  Gli  impianti  di   distribuzione   carburanti   sottoposti   a
ristrutturazione totale hanno l'obbligo di dotarsi di  gas  naturale,
in forma gassosa o liquida, anche in esclusiva modalita' self-service
e di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza  elevata  almeno
veloce di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), numero 1), del decreto
legislativo  n.  257/2016,  salvo  la  sussistenza  delle  cause   di
impossibilita' tecnica di cui all'art. 61, comma 2, o della  presenza
di accessi e spazi insufficienti per motivi  di  sicurezza  ai  sensi
della normativa antincendio, esclusivamente  per  gli  impianti  gia'
autorizzati al 14 gennaio 2017, data di entrata in vigore del decreto
legislativo n. 257/2016.