Art. 66 Modifiche degli impianti 1. Costituisce modifica all'impianto: a) la variazione della tipologia e del numero dei carburanti erogati; b) la variazione del numero di colonnine per l'erogazione di carburanti o delle infrastrutture di ricarica elettrica; c) la sostituzione di colonnine a semplice o doppia erogazione con altre rispettivamente ad erogazione doppia o multipla per prodotti gia' erogati; d) la sostituzione di uno o piu' serbatoi o il cambio di destinazione dei serbatoi o delle colonnine erogatrici di prodotti gia' erogati; e) la variazione del numero o della capacita' di stoccaggio dei serbatoi; f) l'installazione di dispositivi self-service postpagamento; g) l'installazione di dispositivi self-service prepagamento; h) la variazione dello stoccaggio degli oli lubrificanti; i) la variazione dello stoccaggio degli oli esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali degli impianti e di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico; j) la trasformazione delle modalita' di rifornimento del metano. 2. Le modifiche degli impianti di distribuzione dei carburanti, fatta eccezione per la fattispecie di cui al comma 3, lettera a), sono soggette a SCIA da presentare al SUAP competente per territorio e all'ufficio competente dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 3. Sono soggette ad autorizzazione, da rilasciarsi secondo quanto stabilito all'art. 64, le seguenti modifiche: a) l'aggiunta di altri carburanti in impianti esistenti; b) la ristrutturazione totale di un impianto sulla stessa area, da intendersi come il completo rifacimento dell'impianto, consistente nella totale sostituzione o nel riposizionamento di tutte le attrezzature petrolifere, effettuato anche in momenti successivi nell'arco di tre anni. 4. Gli impianti di distribuzione carburanti sottoposti a ristrutturazione totale hanno l'obbligo di dotarsi di gas naturale, in forma gassosa o liquida, anche in esclusiva modalita' self-service e di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), numero 1), del decreto legislativo n. 257/2016, salvo la sussistenza delle cause di impossibilita' tecnica di cui all'art. 61, comma 2, o della presenza di accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio, esclusivamente per gli impianti gia' autorizzati al 14 gennaio 2017, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 257/2016.