Art. 71 Impianti per natanti 1. L'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti per il rifornimento di natanti e' rilasciata dal SUAP competente per territorio, in conformita' a quanto previsto all'art. 64. 2. Gli impianti per il rifornimento di natanti sono adibiti all'esclusivo rifornimento degli stessi e possono derogare alle caratteristiche tipologiche di cui all'art. 61.