Art. 71 
 
                        Impianti per natanti 
 
  1. L'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio  di  impianti
per il rifornimento di natanti e' rilasciata dal SUAP competente  per
territorio, in conformita' a quanto previsto all'art. 64. 
  2. Gli  impianti  per  il  rifornimento  di  natanti  sono  adibiti
all'esclusivo rifornimento  degli  stessi  e  possono  derogare  alle
caratteristiche tipologiche di cui all'art. 61.