Art. 65 Abrogazioni 1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni: a) gli articoli 1 e 1 bis della legge regionale 27 novembre 2001, n. 28 (Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua); b) gli articoli 1, 2, 3, 17, 18, 20, 21, 22, 22 bis, 23, 23 bis, 24, 25, 26, 27, 28, 28 bis, 29, 30, 31 e gli articoli dal 37 al 69, della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico); c) i commi 29 e 30 dell'art. 7 della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002); d) il comma 6 quater dell'art. 2 e l'art. 27 della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonche' modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico); e) il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia); f) l'art. 14 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003); g) i commi 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15 e 16 dell'art. 10 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia); h) il comma 10 dell'art. 7 della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005); i) l'art. 25 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 25 (Interventi in materia di edilizia, lavori pubblici, ambiente, pianificazione, protezione civile e caccia); j) i commi 1 e 2 dell'art. 9 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006); k) il comma 123 dell'art. 5 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008); l) gli articoli 13, 14 e 25 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attivita' venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo); m) il comma 32 dell'art. 14 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009); n) i commi 21 e 22 dell'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010); o) il comma 49 dell'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011); p) il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 19 maggio 2011, n. 6 (Disposizioni in materia di attivita' estrattive e di risorse geotermiche); q) i commi 57 e 58 dell'art. 5 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012); r) la lettera d) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 9 (Norme urgenti in materia di riallocazione delle funzioni dell'Autorita' di bacino regionale); s) il comma 3 dell'art. 20 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia); t) gli articoli 203, 204, 205, 206, 207 e 211 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di ma-nutenzione dell'ordinamento regionale 2012); u) il comma 12 dell'art. 3 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013); v) i commi 26 e 27 dell'art. 3 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attivita' economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attivita' culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanita' pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali); w) l'art. 3 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attivita' economiche e affari economici e fiscali); x) il comma 18 dell'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014). La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Data a Trieste, addi' 29 aprile 2015 SERRACCHIANI (Omissis)