Art. 65 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni: 
    a) gli articoli 1 e 1 bis della legge regionale 27 novembre 2001,
n. 28 (Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152,  in
materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua); 
    b) gli articoli 1, 2, 3, 17, 18, 20, 21, 22, 22 bis, 23, 23  bis,
24, 25, 26, 27, 28, 28 bis, 29, 30, 31 e gli articoli dal 37  al  69,
della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative  al
riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e
di demanio idrico); 
    c) i commi 29 e 30 dell'art. 7 della legge  regionale  23  agosto
2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002); 
    d) il comma  6  quater  dell'art.  2  e  l'art.  27  della  legge
regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica  e  di
ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonche'  modifiche  alle  leggi
regionali  9/1999,  in  materia  di  concessioni  regionali  per   lo
sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia  di  restituzione  degli
incentivi, 28/2001,  in  materia  di  deflusso  minimo  vitale  delle
derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia  di  gestione  del  demanio
idrico); 
    e) il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 20 dicembre 2002,
n.  33  (Istituzione  dei  Comprensori  montani  del  Friuli  Venezia
Giulia); 
    f) l'art.  14  della  legge  regionale  30  aprile  2003,  n.  12
(Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003); 
    g) i commi 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15  e  16  dell'art.  10  della
legge regionale  24  maggio  2004,  n.  15  (Riordinamento  normativo
dell'anno 2004 per  i  settori  della  protezione  civile,  ambiente,
lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia); 
    h) il comma 10 dell'art. 7 della legge regionale 18 luglio  2005,
n. 15 (Assestamento del bilancio 2005); 
    i) l'art.  25  della  legge  regionale  18  agosto  2005,  n.  25
(Interventi  in  materia  di  edilizia,  lavori  pubblici,  ambiente,
pianificazione, protezione civile e caccia); 
    j) i commi 1 e 2 dell'art. 9 della  legge  regionale  18  gennaio
2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006); 
    k) il comma 123 dell'art. 5 della  legge  regionale  28  dicembre
2007, n. 30 (Legge strumentale 2008); 
    l) gli articoli 13, 14 e 25  della  legge  regionale  5  dicembre
2008, n. 16  (Norme  urgenti  in  materia  di  ambiente,  territorio,
edilizia,   urbanistica,    attivita'    venatoria,    ricostruzione,
adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo); 
    m) il comma 32 dell'art. 14 della legge regionale 23 luglio 2009,
n. 12 (Assestamento del bilancio 2009); 
    n) i commi 21 e 22 dell'art. 3 della legge regionale 30  dicembre
2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010); 
    o) il comma 49 dell'art. 4  della  legge  regionale  29  dicembre
2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011); 
    p) il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 19  maggio  2011,
n. 6 (Disposizioni in materia di attivita' estrattive  e  di  risorse
geotermiche); 
    q) i commi 57 e 58 dell'art. 5 della legge regionale 29  dicembre
2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012); 
    r) la lettera d) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 27
aprile 2012, n. 9 (Norme urgenti in materia  di  riallocazione  delle
funzioni dell'Autorita' di bacino regionale); 
    s) il comma 3 dell'art. 20 della legge regionale 11 ottobre 2012,
n. 19 (Norme in materia di energia); 
    t) gli articoli 203,  204,  205,  206,  207  e  211  della  legge
regionale  21  dicembre  2012,  n.   26   (Legge   di   ma-nutenzione
dell'ordinamento regionale 2012); 
    u) il comma 12 dell'art. 3  della  legge  regionale  31  dicembre
2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013); 
    v) i commi 26 e 27 dell'art. 3 della  legge  regionale  8  aprile
2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attivita'  economiche,
tutela ambientale, difesa del territorio,  gestione  del  territorio,
infrastrutture, lavori  pubblici,  edilizia  e  trasporti,  attivita'
culturali,  ricreative  e  sportive,   relazioni   internazionali   e
comunitarie,   istruzione,    corregionali    all'estero,    ricerca,
cooperazione e famiglia, lavoro e formazione  professionale,  sanita'
pubblica e protezione sociale, funzione pubblica,  autonomie  locali,
affari istituzionali, economici e fiscali generali); 
    w) l'art.  3  della  legge  regionale  5  dicembre  2013,  n.  21
(Disposizioni urgenti in  materia  di  tutela  ambientale,  difesa  e
gestione del territorio, lavoro, diritto allo  studio  universitario,
infrastrutture,  lavori  pubblici,  edilizia  e  trasporti,  funzione
pubblica e autonomie locali, salute, attivita'  economiche  e  affari
economici e fiscali); 
    x) il comma 18 dell'art. 3  della  legge  regionale  27  dicembre
2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014). 
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
Ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione. 
    Data a Trieste, addi' 29 aprile 2015 
 
                            SERRACCHIANI 
 
  (Omissis)