Art. 73 Spacci interni 1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di un'attivita' di commercio al dettaglio di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonche' di un'attivita' di vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi, sono soggetti a SCIA, ai sensi degli articoli 19 o 19-bis della legge n. 241/1990, da presentare al SUAP competente per territorio e al possesso dei requisiti di cui all'art. 11. 2. L'attivita' deve essere svolta in locali non aperti al pubblico e che non abbiano accesso dalla pubblica via.