Art. 73 
 
                           Spacci interni 
 
  1. L'apertura, il  trasferimento  di  sede  e  l'ampliamento  della
superficie di un'attivita' di commercio al dettaglio  di  prodotti  a
favore di dipendenti da  enti  o  imprese,  pubblici  o  privati,  di
militari, di soci di cooperative di consumo, di  aderenti  a  circoli
privati, nonche' di un'attivita' di  vendita  nelle  scuole  e  negli
ospedali esclusivamente a  favore  di  coloro  che  hanno  titolo  ad
accedervi, sono soggetti a SCIA, ai sensi degli articoli 19 o  19-bis
della legge  n.  241/1990,  da  presentare  al  SUAP  competente  per
territorio e al possesso dei requisiti di cui all'art. 11. 
  2. L'attivita' deve essere svolta in locali non aperti al  pubblico
e che non abbiano accesso dalla pubblica via.