Art. 74 
 
                       Distributori automatici 
 
  1. L'attivita' di  commercio  al  dettaglio  mediante  distributori
automatici effettuata in modo non esclusivo e' soggetta  a  SCIA,  ai
sensi degli  articoli  19  o  19-bis  della  legge  n.  241/1990,  da
presentare al SUAP competente per territorio. 
  2. Il soggetto che presenta la SCIA ai sensi  del  comma  1,  invia
semestralmente  al  SUAP  che  ha  ricevuto  la  SCIA   per   l'avvio
dell'attivita',  un  elenco  contenente  le  nuove  installazioni   e
disinstallazioni di apparecchi, con l'indicazione della  collocazione
dei distributori. 
  3. L'attivita' di  commercio  al  dettaglio  mediante  distributori
automatici effettuata in apposito locale  ad  essa  adibito  in  modo
esclusivo e' soggetta alle disposizioni concernenti l'apertura di  un
esercizio di vendita. 
  4. La vendita mediante distributori automatici di bevande alcoliche
di  qualsiasi  gradazione  viene  effettuata  nei  limiti  e  con  le
modalita' di cui all'art. 689 del codice penale, fatto  salvo  quanto
previsto all'art. 14, comma 3.