Art. 75 Vendita per corrispondenza, tramite televisione, altri sistemi di comunicazione e commercio elettronico 1. Qualora non accessori ad altra attivita' di vendita, l'esercizio della vendita al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione, con altri sistemi di comunicazione e tutte le operazioni commerciali svolte online e disciplinate dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societa' dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico) sono soggetti a SCIA, ai sensi degli articoli 19 o 19-bis della legge n. 241/1990, da presentare al SUAP competente per il territorio nel quale si intende avviare l'attivita'. 2. Ai fini della tutela dei consumatori in materia di contratti a distanza si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229). 3. E' vietato l'invio di prodotti al consumatore, se non a seguito di specifica richiesta, salvo che si tratti di campioni o di omaggi senza spese o vincoli per il consumatore. 4. Sono vietate le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione e commercio elettronico.