Art. 75 
 
Vendita per corrispondenza, tramite  televisione,  altri  sistemi  di
                comunicazione e commercio elettronico 
 
  1. Qualora non accessori ad altra attivita' di vendita, l'esercizio
della vendita al dettaglio per corrispondenza,  tramite  televisione,
con altri sistemi di comunicazione e tutte le operazioni  commerciali
svolte online e disciplinate dal decreto legislativo 9  aprile  2003,
n. 70  (Attuazione  della  direttiva  2000/31/CE  relativa  a  taluni
aspetti giuridici dei servizi della  societa'  dell'informazione  nel
mercato   interno,   con   particolare   riferimento   al   commercio
elettronico) sono soggetti a SCIA,  ai  sensi  degli  articoli  19  o
19-bis della legge n. 241/1990, da presentare al SUAP competente  per
il territorio nel quale si intende avviare l'attivita'. 
  2. Ai fini della tutela dei consumatori in materia di  contratti  a
distanza si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della
legge 29 luglio 2003, n. 229). 
  3. E' vietato l'invio di prodotti al consumatore, se non a  seguito
di specifica richiesta, salvo che si tratti di campioni o  di  omaggi
senza spese o vincoli per il consumatore. 
  4. Sono vietate le operazioni di vendita  all'asta  realizzate  per
mezzo della  televisione  o  di  altri  sistemi  di  comunicazione  e
commercio elettronico.