Art. 78 Persone incaricate 1. L'attivita' di cui all'art. 77, comma 1, puo' essere svolta anche mediante persone incaricate in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 e, ove richiesti, di cui all'art. 12. 2. L'esercente comunica l'elenco delle persone incaricate all'autorita' di pubblica sicurezza del luogo nel quale intende avviare l'attivita' e risponde agli effetti civili dell'attivita' delle medesime. 3. L'esercente rilascia alle persone incaricate un tesserino di riconoscimento, che deve ritirare non appena le stesse perdano i requisiti di cui all'art. 11, dandone contestuale comunicazione all'autorita' di pubblica sicurezza. 4. Il tesserino di cui al comma 3 deve essere numerato e deve contenere: a) le generalita' e la fotografia dell'incaricato; b) l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attivita' dell'impresa, nonche' del nome del responsabile dell'impresa stessa; c) la firma del responsabile dell'impresa. 5. Il tesserino di cui al comma 3 deve essere esposto in modo ben visibile durante le operazioni di vendita e di raccolta degli ordinativi di acquisto. 6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande svolta al domicilio del consumatore.