Art. 78 
 
                         Persone incaricate 
 
  1. L'attivita' di cui all'art. 77,  comma  1,  puo'  essere  svolta
anche mediante persone incaricate in possesso dei  requisiti  di  cui
all'art. 11 e, ove richiesti, di cui all'art. 12. 
  2.  L'esercente  comunica   l'elenco   delle   persone   incaricate
all'autorita' di pubblica  sicurezza  del  luogo  nel  quale  intende
avviare l'attivita' e risponde  agli  effetti  civili  dell'attivita'
delle medesime. 
  3. L'esercente rilascia alle persone  incaricate  un  tesserino  di
riconoscimento, che deve ritirare non  appena  le  stesse  perdano  i
requisiti di  cui  all'art.  11,  dandone  contestuale  comunicazione
all'autorita' di pubblica sicurezza. 
  4. Il tesserino di cui al comma  3  deve  essere  numerato  e  deve
contenere: 
    a) le generalita' e la fotografia dell'incaricato; 
    b) l'indicazione a stampa  della  sede  e  dei  prodotti  oggetto
dell'attivita'  dell'impresa,  nonche'  del  nome  del   responsabile
dell'impresa stessa; 
    c) la firma del responsabile dell'impresa. 
  5. Il tesserino di cui al comma 3 deve essere esposto in  modo  ben
visibile durante  le  operazioni  di  vendita  e  di  raccolta  degli
ordinativi di acquisto. 
  6. Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano  anche
all'attivita' di somministrazione di alimenti  e  bevande  svolta  al
domicilio del consumatore.