Art. 85 
 
                        Calendario fieristico 
 
  1. Il calendario fieristico regionale e' annualmente  adottato  dal
dirigente  della  competente  struttura  della  Giunta  regionale   e
pubblicato sul BURT. 
  2.  Le  manifestazioni  fieristiche  internazionali,  nazionali   e
regionali, sono inserite nel calendario fieristico su  istanza  degli
organizzatori e a tal fine  i  comuni  trasmettono  alla  Regione  le
informazioni   necessarie,   compresi   i   dati    riguardanti    le
manifestazioni organizzate direttamente dai comuni stessi. 
  3. L'inserimento della  manifestazione  fieristica  nel  calendario
fieristico non costituisce requisito  obbligatorio  per  il  relativo
svolgimento. 
  4. 1 termini e le modalita'  di  trasmissione  sono  stabiliti  nel
regolamento di cui all'art. 4. 
  5. La predisposizione e la pubblicazione del calendario  fieristico
italiano avvengono in coordinamento con le altre regioni  e  province
autonome.