Art. 56 Effetti espropriativi dei piani attuativi d'iniziativa pubblica 1. I comuni possono espropriare: a) le aree e gli edifici compresi nei piani attuativi d'iniziativa pubblica di riqualificazione urbana; b) le aree comprese nei piani attuativi d'iniziativa pubblica per specifiche finalita' che riguardano l'individuazione delle aree e degli edifici da riservare a edilizia pubblica o agevolata, ai sensi dell'art. 50, comma 4, lettera a). 2. Le aree e gli edifici espropriati ai sensi del comma 1 possono essere utilizzati dal comune per realizzare opere di edilizia abitativa pubblica o ceduti in proprieta', previa stipula di un'apposita convenzione: a) all'Istituto trentino per l'edilizia abitativa - societa' per azioni (ITEA s.p.a.), per l'attuazione dei programmi pubblici di edilizia abitativa; b) alle imprese convenzionate ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente «Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)», per la realizzazione degli interventi previsti dal medesimo articolo; c) alle cooperative edilizie e a richiedenti singoli, se questi e i soci delle cooperative sono in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per essere ammessi ai benefici dell'edilizia agevolata; d) a privati, per la realizzazione delle attrezzature d'interesse pubblico previste dai piani. 3. Il comune stabilisce l'ordine di priorita' di assegnazione delle aree ai soggetti indicati nel comma 2. 4. Il comune puo' individuare, nell'ambito dei piani attuativi di riqualificazione urbana finalizzati in particolare al recupero del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'art. 50, comma 2, e dei piani attuativi per specifiche finalita' che riguardano l'individuazione delle aree e degli edifici da riservare a edilizia pubblica o agevolata, ai sensi dell'art. 50, comma 4, lettera a), le aree necessarie all'esecuzione di programmi di edilizia abitativa che possono essere espropriate direttamente da ITEA s.p.a. 5. Una quota non superiore al 50 per cento, in termini volumetrici, delle aree comprese nei piani attuativi per specifiche finalita' che riguardano l'individuazione delle aree e degli edifici da riservare a edilizia pubblica o agevolata, ai sensi dell'art. 50, comma 4, lettera a), puo' essere utilizzata dai proprietari, singoli o riuniti in cooperativa, se cio' e' compatibile con le esigenze dei soggetti indicati nel comma 2 e tenuto conto del coordinato utilizzo delle aree, e se i proprietari sono in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l'ammissione ai benefici dell'edilizia agevolata, fatta eccezione per il rispetto dei limiti di reddito. A tal fine i proprietari, entro le quantita' volumetriche e i termini annualmente fissati dal comune, possono presentare domanda di costruire direttamente sulle aree stesse, nel rispetto delle prescrizioni dei piani. 6. I proprietari che intendono costruire direttamente ai sensi del comma 5 presentano al comune un atto unilaterale d'obbligo con il quale s'impegnano a rispettare le caratteristiche costruttive e d'uso degli edifici, e i connessi vincoli. La mancata ultimazione dei lavori nel termine di validita' del titolo edilizio comporta l'applicazione, da parte del comune, di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura pari a meta' del valore dell'immobile, determinato ai sensi dell'art. 131 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale 2008).