Art. 56 
 
              Effetti espropriativi dei piani attuativi 
                        d'iniziativa pubblica 
 
  1. I comuni possono espropriare: 
  a) le aree e gli edifici compresi nei piani attuativi  d'iniziativa
pubblica di riqualificazione urbana; 
  b) le aree comprese nei piani attuativi d'iniziativa  pubblica  per
specifiche finalita' che riguardano  l'individuazione  delle  aree  e
degli edifici da riservare a edilizia pubblica o agevolata, ai  sensi
dell'art. 50, comma 4, lettera a). 
  2. Le aree e gli edifici espropriati ai sensi del comma  1  possono
essere  utilizzati  dal  comune  per  realizzare  opere  di  edilizia
abitativa  pubblica  o  ceduti  in  proprieta',  previa  stipula   di
un'apposita convenzione: 
  a) all'Istituto trentino per l'edilizia abitativa  -  societa'  per
azioni (ITEA s.p.a.), per  l'attuazione  dei  programmi  pubblici  di
edilizia abitativa; 
  b) alle imprese convenzionate ai sensi dell'art. 4, comma 5,  della
legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15,  concernente  «Disposizioni
in materia di politica provinciale della casa e  modificazioni  della
legge  provinciale  13  novembre  1992,  n.  21   (Disciplina   degli
interventi provinciali in materia di  edilizia  abitativa)»,  per  la
realizzazione degli interventi previsti dal medesimo articolo; 
  c) alle cooperative edilizie e a richiedenti singoli, se questi e i
soci delle cooperative sono in possesso dei requisiti previsti  dalle
vigenti disposizioni per essere  ammessi  ai  benefici  dell'edilizia
agevolata; 
  d) a privati, per la realizzazione delle  attrezzature  d'interesse
pubblico previste dai piani. 
  3. Il comune stabilisce l'ordine di priorita' di assegnazione delle
aree ai soggetti indicati nel comma 2. 
  4. Il comune puo' individuare, nell'ambito dei piani  attuativi  di
riqualificazione urbana finalizzati in particolare  al  recupero  del
patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'art. 50, comma 2, e  dei
piani   attuativi   per   specifiche   finalita'    che    riguardano
l'individuazione delle aree e degli edifici da riservare  a  edilizia
pubblica o agevolata, ai sensi dell'art. 50, comma 4, lettera a),  le
aree necessarie all'esecuzione di programmi di edilizia abitativa che
possono essere espropriate direttamente da ITEA s.p.a. 
  5. Una quota non superiore al 50 per cento, in termini volumetrici,
delle aree comprese nei piani attuativi per specifiche finalita'  che
riguardano l'individuazione delle aree e degli edifici da riservare a
edilizia pubblica o  agevolata,  ai  sensi  dell'art.  50,  comma  4,
lettera a), puo' essere utilizzata dai proprietari, singoli o riuniti
in cooperativa, se cio' e' compatibile con le esigenze  dei  soggetti
indicati nel comma 2 e tenuto conto  del  coordinato  utilizzo  delle
aree, e se i proprietari sono  in  possesso  dei  requisiti  previsti
dalle vigenti disposizioni per l'ammissione ai benefici dell'edilizia
agevolata, fatta eccezione per il rispetto dei limiti di  reddito.  A
tal fine i proprietari, entro le quantita' volumetriche e  i  termini
annualmente  fissati  dal  comune,  possono  presentare  domanda   di
costruire  direttamente  sulle  aree  stesse,  nel   rispetto   delle
prescrizioni dei piani. 
  6. I proprietari che intendono costruire direttamente ai sensi  del
comma 5 presentano al comune un atto  unilaterale  d'obbligo  con  il
quale s'impegnano a rispettare le caratteristiche costruttive e d'uso
degli edifici, e i  connessi  vincoli.  La  mancata  ultimazione  dei
lavori  nel  termine  di  validita'  del  titolo  edilizio   comporta
l'applicazione, da parte del comune, di una  sanzione  amministrativa
pecuniaria  in  misura  pari  a  meta'  del   valore   dell'immobile,
determinato ai sensi dell'art. 131 della legge  provinciale  4  marzo
2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale 2008).