Art. 57 
 
Effetti espropriativi dei piani attuativi di riqualificazione  urbana
         finalizzati al recupero degli insediamenti storici 
 
  1. Se i proprietari delle aree e  degli  edifici  individuati  come
insediamenti storici non  provvedono  all'esecuzione  delle  opere  e
degli interventi previsti nel PRG o nei piani  attuativi  finalizzati
al  loro  recupero,  nel   termine   fissato   dagli   strumenti   di
pianificazione del territorio o dal comune con proprio provvedimento,
il  comune  puo'  deliberare  di  procedere  all'espropriazione   per
pubblica utilita' delle aree e degli edifici.  La  deliberazione  del
comune    costituisce    dichiarazione    di    pubblica    utilita',
indifferibilita' e urgenza delle opere  e  degli  interventi,  se  la
dichiarazione non e' gia' intervenuta  in  ragione  dell'approvazione
del piano attuativo o di un altro atto o provvedimento. Se l'immobile
puo' essere destinato a  residenza,  il  comune  ha  la  facolta'  di
demandare direttamente a ITEA s.p.a. l'espropriazione.  Gli  immobili
espropriati entrano a far parte del patrimonio del comune o  di  ITEA
s.p.a. 
  2.  Ferma  restando  la  disciplina  dei  piani  di  recupero   del
patrimonio edilizio  esistente  e  dei  comparti  edificatori,  se  i
proprietari di almeno il 60 per cento, in termini volumetrici, di  un
edificio che fa parte di un insediamento storico intendono effettuare
interventi di restauro, risanamento e ristrutturazione e l'esecuzione
dei lavori deve, per ragioni strutturali o di convenienza  economica,
interessare anche le parti residue dell'edificio  i  cui  proprietari
non hanno aderito all'esecuzione dei lavori, il  comune,  dopo  avere
accertato, entro un congruo termine e con le  forme  e  le  modalita'
ritenute piu' opportune, la sussistenza  della  mancata  adesione  di
questi ultimi, puo' procedere all'espropriazione della parte  residua
secondo quanto previsto dal comma 1. 
  3. Se per l'esecuzione dei lavori o delle opere previste dal PRG  e
dai relativi piani attuativi e' necessario disporre  temporaneamente,
anche solo in parte, di edifici o  di  aree  contigue  o  prossime  a
quelle interessate  dai  lavori  o  dalle  opere,  la  Provincia,  su
richiesta  del  comune   o   dei   diretti   interessati,   autorizza
l'occupazione temporanea, nelle forme e nei modi  previsti  dall'art.
28 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (legge  provinciale
sugli espropri 1993).