Art. 57 Effetti espropriativi dei piani attuativi di riqualificazione urbana finalizzati al recupero degli insediamenti storici 1. Se i proprietari delle aree e degli edifici individuati come insediamenti storici non provvedono all'esecuzione delle opere e degli interventi previsti nel PRG o nei piani attuativi finalizzati al loro recupero, nel termine fissato dagli strumenti di pianificazione del territorio o dal comune con proprio provvedimento, il comune puo' deliberare di procedere all'espropriazione per pubblica utilita' delle aree e degli edifici. La deliberazione del comune costituisce dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza delle opere e degli interventi, se la dichiarazione non e' gia' intervenuta in ragione dell'approvazione del piano attuativo o di un altro atto o provvedimento. Se l'immobile puo' essere destinato a residenza, il comune ha la facolta' di demandare direttamente a ITEA s.p.a. l'espropriazione. Gli immobili espropriati entrano a far parte del patrimonio del comune o di ITEA s.p.a. 2. Ferma restando la disciplina dei piani di recupero del patrimonio edilizio esistente e dei comparti edificatori, se i proprietari di almeno il 60 per cento, in termini volumetrici, di un edificio che fa parte di un insediamento storico intendono effettuare interventi di restauro, risanamento e ristrutturazione e l'esecuzione dei lavori deve, per ragioni strutturali o di convenienza economica, interessare anche le parti residue dell'edificio i cui proprietari non hanno aderito all'esecuzione dei lavori, il comune, dopo avere accertato, entro un congruo termine e con le forme e le modalita' ritenute piu' opportune, la sussistenza della mancata adesione di questi ultimi, puo' procedere all'espropriazione della parte residua secondo quanto previsto dal comma 1. 3. Se per l'esecuzione dei lavori o delle opere previste dal PRG e dai relativi piani attuativi e' necessario disporre temporaneamente, anche solo in parte, di edifici o di aree contigue o prossime a quelle interessate dai lavori o dalle opere, la Provincia, su richiesta del comune o dei diretti interessati, autorizza l'occupazione temporanea, nelle forme e nei modi previsti dall'art. 28 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (legge provinciale sugli espropri 1993).