Art. 86 
 
Sospensione volontaria dell'attivita' di commercio in sede fissa,  di
  vendita della stampa quotidiana e periodica e  di  somministrazione
  di alimenti e bevande 
 
  1. L'attivita' di commercio in sede fissa, di vendita della  stampa
quotidiana e periodica e di somministrazione di  alimenti  e  bevande
puo'  essere  sospesa  per  un  periodo  massimo   di   dodici   mesi
consecutivi. 
  2. Qualora l'attivita' di cui al comma 1 sia esercitata in forma di
impresa individuale, il termine di cui al comma 1 non si applica  nei
casi di sospensione per: 
    a) malattia certificata comunicata al  SUAP  entro  dieci  giorni
dall'inizio del periodo di sospensione; 
    b) gravidanza e puerperio certificati comunicati  al  SUAP  entro
dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione; 
    c) assistenza a figli minori con  handicap  gravi  come  previsto
dall'art. 33 della legge n.  104/1992  e  dall'art.  42  del  decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151  (testo  unico  delle  disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e  della
paternita', a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo  2000,  n.  53),
comunicata al SUAP entro dieci  giorni  dall'inizio  del  periodo  di
sospensione. 
  3. Nell'ipotesi di cui al comma 2,  lettera  b),  l'attivita'  puo'
essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di quindici mesi. 
  4. Le disposizioni di cui  al  comma  2  si  applicano  anche  alle
societa' di persone qualora le cause di sospensione riguardino  tutti
i soci.