Art. 86 Sospensione volontaria dell'attivita' di commercio in sede fissa, di vendita della stampa quotidiana e periodica e di somministrazione di alimenti e bevande 1. L'attivita' di commercio in sede fissa, di vendita della stampa quotidiana e periodica e di somministrazione di alimenti e bevande puo' essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi. 2. Qualora l'attivita' di cui al comma 1 sia esercitata in forma di impresa individuale, il termine di cui al comma 1 non si applica nei casi di sospensione per: a) malattia certificata comunicata al SUAP entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione; b) gravidanza e puerperio certificati comunicati al SUAP entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione; c) assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'art. 33 della legge n. 104/1992 e dall'art. 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), comunicata al SUAP entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione. 3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera b), l'attivita' puo' essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di quindici mesi. 4. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle societa' di persone qualora le cause di sospensione riguardino tutti i soci.