Art. 87 
 
Sospensione volontaria dell'attivita' di commercio su aree pubbliche 
 
  1. L'attivita' di commercio su aree  pubbliche  mediante  posteggio
puo' essere sospesa per un periodo complessivamente non  superiore  a
centoventi giorni in ciascun anno solare. 
  2.  Qualora  l'attivita'  di  commercio  su  aree   pubbliche   sia
esercitata in forma di impresa individuale,  il  termine  di  cui  al
comma 1 non si applica nei casi di sospensione per: 
    a) malattia certificata comunicata al  SUAP  entro  dieci  giorni
dall'inizio del periodo di sospensione; 
    b) gravidanza e puerperio certificati comunicati  al  SUAP  entro
dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione; 
    c) assistenza a figli minori con  handicap  gravi  come  previsto
dall'art. 33 della legge  n. 104/1992  e  dall'art.  42  del  decreto
legislativo n.  151/2001,  comunicata  al  SUAP  entro  dieci  giorni
dall'inizio del periodo di sospensione. 
  3. Nell'ipotesi di cui al comma 2,  lettera  b),  l'attivita'  puo'
essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di quindici mesi. 
  4. Le disposizioni di cui  al  comma  2  si  applicano  anche  alle
societa' di persone qualora le cause di sospensione riguardino  tutti
i soci.