Art. 87 Sospensione volontaria dell'attivita' di commercio su aree pubbliche 1. L'attivita' di commercio su aree pubbliche mediante posteggio puo' essere sospesa per un periodo complessivamente non superiore a centoventi giorni in ciascun anno solare. 2. Qualora l'attivita' di commercio su aree pubbliche sia esercitata in forma di impresa individuale, il termine di cui al comma 1 non si applica nei casi di sospensione per: a) malattia certificata comunicata al SUAP entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione; b) gravidanza e puerperio certificati comunicati al SUAP entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione; c) assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'art. 33 della legge n. 104/1992 e dall'art. 42 del decreto legislativo n. 151/2001, comunicata al SUAP entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione. 3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera b), l'attivita' puo' essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di quindici mesi. 4. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle societa' di persone qualora le cause di sospensione riguardino tutti i soci.